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Sez. 2, Sentenza n. 131 del 09/01/2007 (Rv. 594103 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE | Regolamenti edilizi - Norme integrative delle disposizioni del codice civile - Distacchi fra le costruzioni previste in rapporto all'altezza - Criterio della prevenzione - Operatività - Conseguenze - Inosservanza da parte del preveniente del limite massimo di altezza consentito - Costruzione del prevenuto - Distanza dal confine - Determinazione - Criteri - Equa ripartizione del distacco fra i vicini - Necessità.
Stato
decisa il 2007-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594103-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE

Qualora i regolamenti edilizi determinino la distanza fra i fabbricati in rapporto all'altezza, le relative disposizioni, che sono integrative delle norme del codice civile, sono da ritenere comprensive di un implicito riferimento al confine, sicchè - dovendo operare il principio della prevenzione - il distacco fra le costruzioni va determinato con equa ripartizione fra i vicini. Pertanto, qualora il preveniente abbia realizzato l'edificio ad altezza superiore al limite massimo previsto, il prevenuto è tenuto a rispettare una distanza dal confine pari solo alla metà dell'altezza consentita dal regolamento, dovendo il preveniente, sul quale ricade l'onere della illegalità, garantire una distanza dal fabbricato del vicino pari alla somma della metà dell'altezza massima consentita più la misura della elevazione in altezza compiuta "contra legem ".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)