Sez. 2, Ordinanza n. 13299 del 08/04/2026 Cc. (dep. 10/04/2026) Rv. 289787-01
AZIONE PENALE - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE | Presentazione di querela da parte del difensore della persona offesa avvenuta mediante deposito nel portale telematico ai sensi dell'art. 111-bis cod. proc. pen. - Procura speciale per il deposito - Necessità - Esclusione - Ragioni.
AZIONE PENALE - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE
La presentazione di querela con sottoscrizione autenticata dal difensore, avvenuta con il suo deposito, da parte di quest'ultimo, nel portale telematico ai sensi dell'art. 111-bis cod. proc. pen., non richiede che il professionista sia munito di procura speciale per il deposito dell'atto. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che la procura speciale menzionata dall'art. 87, comma 6-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è quella relativa alla dichiarazione di volersi querelare nel caso in cui l'atto non sia sottoscritto dalla persona offesa e non quella finalizzata a delegare il difensore al materiale deposito dell'atto nel portale telematico).
Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 39, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)