Sez. 1, Sentenza n. 18633 del 02/04/2003 Ud. (dep. 17/04/2003) Rv. 224888 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - IN GENERE | Lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno - Assunzione irregolare - Successiva regolarizzazione - Contravvenzione di cui all'art. 22 comma 10 d.lgs. 286/1998 - Sopravvenuta causa di non punibilità ex art. 33 comma 6 legge n. 189/2002 - Dichiarazione di emersione del lavoro irregolare - Ambito di applicazione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - IN GENERE
La esclusione della punibilità prevista dall'art. 33 comma 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189, per chiunque inoltri, la prescritta dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, è applicabile anche al datore di lavoro, imputato della contravvenzione di cui all'art. 22 comma 10 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per aver occupato alle proprie dipendenze un lavoratore straniero sprovvisto di permesso di soggiorno, che abbia regolarizzato la posizione del proprio dipendente in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002, in quanto una diversa interpretazione determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra il datore di lavoro che si trovi nelle condizioni di poter presentare la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare e, quindi, beneficiare nella causa di non punibilità, e il datore di lavoro che abbia già provveduto a regolarizzare il proprio dipendente e che si troverebbe escluso da tale beneficio.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/2002 num. 189 art. 33 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 22 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)