Sez. L, Sentenza n. 16788 del 29/07/2011 (Rv. 618697 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI | Dimissioni dei componenti della rappresentanza sindacale unitaria - Decadenza della RSU - Condizioni - Prosecuzione delle trattative da parte dell'azienda con i componenti della RSU decaduta - Comportamento antisindacale - Configurabilità - Fondamento - Limiti - Esistenza di obbligo a trattare.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI
In tema di rappresentanze sindacali unitarie, l'art. 6 dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL stabisce la decadenza della rappresentanza sindacale unitaria (con conseguente obbligo di procedere al rinnovo dell'organismo) nel caso in cui si dimettano un numero superiore al cinquanta per cento dei suoi componenti, restando possibile la prosecuzione dell'attività e la sostituzione degli stessi solo nell'ipotesi in cui tale soglia non venga superata. Ne consegue che la prosecuzione delle trattative (fino, eventualmente, alla stipula di un accordo) da parte dell'impresa con i componenti della RSU decaduta, ormai privi di legittimazione a trattare come componenti di una rappresentanza unitaria, costituisce - in assenza di un obbligo a trattare e regolamentare - comportamento antisindacale in quanto altera le dinamiche dei rapporti tra i sindacati in azienda, privilegiando e favorendo la posizione di alcuni di essi, e blocca o, comunque, rende più lento e difficoltoso il meccanismo di rinnovo dell'intera rappresentanza sindacale unitaria previsto dall'accordo interconfederale.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1993 art. 6, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)