Sez. 5, Ordinanza n. 26798 del 15/10/2024 (Rv. 672764-02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO | Registrazione a debito ex art. 59, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986 - Presupposti - Astratta configurabilità di fattispecie di reato - Diversi titoli di responsabilità - Irrilevanza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO
In tema di imposta di registro su atti giudiziari, la registrazione a debito, prevista dall'art. 59, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, presuppone la oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria, non rilevando che, in relazione ad essi, siano configurabili diversi titoli di responsabilità e che solo alcuni dei convenuti siano stati condannati al risarcimento del danno, poiché gli uffici, in applicazione del successivo art. 60, effettuano il recupero dell'imposta prenotata solo nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà, evitando, così, che il danneggiato, in virtù di tale vincolo, venga chiamato a pagare. (Principio applicato a sindaci ed amministratori di
società di capitali, ritenuti parimenti obbligati al pagamento dell'imposta prenotata, nonostante i diversi titoli di responsabilità, attesa l'identità dei fatti, nonostante la diversità dei titoli di responsabilità ai fini del risarcimento).
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59 com. 1 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)