Sez. 3, Sentenza n. 22807 del 07/10/2013 (Rv. 629055 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Trascrizione del pignoramento - Acquisto a titolo particolare dell'immobile pignorato in pendenza dell'esecuzione forzata - Azione del terzo acquirente volta alla declaratoria di invalidità del pignoramento - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Opposizione di terzo - Configurabilità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Il terzo che, acquistato a titolo particolare l'immobile pignorato in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento faccia valere l'invalidità del pignoramento al fine dell'accertamento che il suo acquisto, benché trascritto dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, é efficace e opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti così da sottrarre all'esecuzione il bene pignorato, non propone un'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art 617 cod. proc. civ., bensì un'azione inquadrabile nello schema dell'opposizione di terzo ex art 619 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2913, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)