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Sez. 2, Sentenza n. 5146 del 12/06/1987 (Rv. 453754 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - DONAZIONE DI UN FONDO E VARI SOGGETTI - ASSEGNAZIONE DEI DONATORI DI PORZIONI UGUALI E DETERMINATE - CONTROVERSIA TRA DUE DONATORI IN ORDINE AL CONFINE TRA I LORO APPEZZAMENTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON GLI ALTRI DONATORI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453754-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - DONAZIONE DI UN FONDO E VARI SOGGETTI - ASSEGNAZIONE DEI DONATORI DI PORZIONI UGUALI E DETERMINATE - CONTROVERSIA TRA DUE DONATORI IN ORDINE AL CONFINE TRA I LORO APPEZZAMENTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON GLI ALTRI DONATORI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel caso di donazione di un fondo a vari soggetti con assegnazione a ciascuno di essi di porzioni uguali e determinate, la controversia che insorga tra due soltanto dei donatari in ordine al confine tra le parti di terreno loro assegnate non dà luogo a litisconsorzio necessario con gli altri, a nulla rilevando che in Sede tecnica, al fine di stabilire ed accertare i dati obiettivi occorrenti al giudice per la richiesta pronuncia sul regolamento dei confini, il consulente di ufficio abbia proceduto a determinare anche la estensione delle rimanenti porzioni del fondo. Tale calcolo, infatti, da un lato ha carattere meramente strumentale e, dall'altro, non coinvolge minimamente chi non partecipa al giudizio, né gli impedisce di far valere i propri diritti sul bene pervenutogli in donazione. (V 2615/79, mass n 398946; (V 1049/75, mass n 374466).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)