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Sez. 1, Sentenza n. 4266 del 17/11/1976 (Rv. 382959 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - DECRETI DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE PRONUNCIATI EX ART 26 DEL RD N 267 DEL 1942 - IMPUGNABILITA - CONDIZIONI - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO DA PARTE DI UN CREDITORE ESCLUSO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DELLA SOMMA ACCANTONATA DAL GIUDICE DELEGATO PER IL RIPARTO PARZIALE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382959-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - DECRETI DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE PRONUNCIATI EX ART 26 DEL RD N 267 DEL 1942 - IMPUGNABILITA - CONDIZIONI - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO DA PARTE DI UN CREDITORE ESCLUSO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DELLA SOMMA ACCANTONATA DAL GIUDICE DELEGATO PER IL RIPARTO PARZIALE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

I decreti pronunciati dal tribunale fallimentare, a norma dell'art 26 RD 16 marzo 1942 n 267, sono impugnabili col ricorso per Cassazione (art 111 cost) se hanno natura sostanziale di sentenza, cioe se incidono su diritti soggetti con effetti definitivi di diritto sostanziale. E inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento del tribunale fallimentare che, dopo di aver accantonato parte della somma che il giudice delegato aveva destinato al riparto parziale, in pendenza del giudizio di opposizione allo stato passivo proposto da un creditore escluso, ne dispone lo svincolo in seguito alla Estinzione del giudizio di opposizione, in quanto l'ordine di deposito della somma non puo in tal caso costituire alcun diritto in favore del creditore escluso sulla somma che ne era oggetto, ma si limita a disciplinare lo svolgimento della procedura. (V 613/72, mass n 356662).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)