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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1990 relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (90/425/CEE)

Testo in vigore al

Art. 11

Ogni Stato membro e la Commissione designano il servizio o i servizi competenti nel campo dei controlli veterinari incaricati di assicurare i controlli veterinari e la collaborazione con i servizi di controllo degli altri Stati membri.

Art. 12

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli operatori che effettuano scambi intracomunitari di animali e/o di prodotti di cui all'articolo 1:

  1. a) siano tenuti, su richiesta dell'autorità competente, a una registrazione preliminare in un registro ufficiale;

  2. b) tengano un registro in cui sono iscritte le forniture e, per i destinatari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto iii), la destinazione ulteriore degli animali o dei prodotti.

Tale registro deve essere conservato per un periodo che sarà stabilito dall'autorità nazionale competente, per essere presentato, su sua richiesta, all'autorità competente.

Art. 13

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli agenti dei propri servizi veterinari, eventualmente con la collaborazione degli agenti di altri servizi all'uopo abilitati, possano in particolare:

— ispezionare le aziende, gli impianti, i mezzi di trasporto, i procedimenti utilizzati per la marcatura e l'identificazione degli animali;

— per i prodotti contemplati all'allegato A, procedere a controlli per verificare che il personale osservi le condizioni previste dai testi contenuti in detto allegato;

— effettuare prelievi

  1. i) sugli animali detenuti per la vendita, messi in circolazione o trasportati;

  2. ii) sui prodotti detenuti per lo stoccaggio o la vendita, messi in circolazione o trasportati;

    — esaminare il materiale documentario o informatico utile per i controlli, costituito in virtù delle misure adottate ai sensi della presente direttiva.

—

Gli Stati membri esigono dalle aziende, dai centri o dagli stabilimenti controllati la collaborazione necessaria per l'esecuzione dei compiti predetti.

Art. 14

1.

La direttiva 64/432/CEE7, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE8, è così modificata:

  1. a) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

  2. b) L'articolo 7, paragrafo 3 e l'articolo 8, paragrafo 2, sono soppressi.

  3. c) Il testo degli articoli 9 e 10 è sostituito dal testo seguente:

    — la situazione della malattia nel suo territorio;

    — la giustificazione del programma, data l'entità della malattia e il rapporto costi/benefici previsti;

    — la zona geografica in cui il programma sarà applicato;

    — i vari statuti applicabili agli stabilimenti e il livello normativo imposto per ciascuna categoria nonché le procedure relative ai test;

    — le procedure di controllo del programma;

    — le conseguenze da trarre in caso di perdita dello statuto da parte dello stabilimento per qualsiasi motivo;

    — le misure da prendere in caso di risultati positivi accertati all'atto di controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma.

Gli animali da macello che sono stati condotti, appena arrivati nel paese di destinazione, direttamente o attraverso un mercato o centro di raccolta riconosciuto, in un macello devono essere macellati il più rapidamente possibile, conformemente ai requisiti della polizia sanitaria.

Gli animali da macello che sono stati condotti, appena arrivati nel paese di destinazione, su un mercato nelle vicinanze di un macello la cui regolamentazione permette l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, solo verso un macello a tal fine autorizzato dall'autorità centrale competente, devono essere macellati in detto macello al massimo cinque giorni dopo la loro entrata sul mercato. L'autorità competente del paese destinatario, per ragioni di polizia sanitaria, può designare il macello verso cui gli animali devono essere avviati.»

«Articolo 9 1.1. Qualora uno Stato membro disponga, per tutto il suo territorio o parte di esso, di un programma nazionale di lotta contro una malattia contagiosa che non figura nell'allegato E, esso può sottoporre alla Commissione il programma, precisando in particolare:

2. La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. I programmi di cui al paragrafo 1 possono essere approvati, in osservanza dei criteri indicati al paragrafo 1, secondo la procedura prevista all'articolo 12. Secondo la stessa procedura, sono precisate le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari, allo stesso tempo o al più tardi tre mesi dopo l'approvazione dei programmi. Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro prevede nell'ambito nazionale.

3.

Il programma presentato dallo Stato membro può essere modificato o completato secondo la procedura stabilita dall'articolo 12. Secondo la stessa procedura, può essere approvata una modifica o un complemento di un programma già approvato e delle garanzie definite conformemente al paragrafo 2.

Articolo 10 1.1. Uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie cui sono sensibili i bovini ed i suini, presenta alla Commissione le giustificazioni appropriate. Esso precisa, in particolare:

— la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;

— i risultati dei test di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica o patologica ed epidemiologica e sul fatto che la malattia deve essere obbligatoriamente dichiarata alle competenti autorità;

— la durata del controllo effettuato;

— eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;

— le norme che consentono di controllare l'assenza della malattia.

2. La Commissione esamina le giustificazioni comunicate dallo Stato membro. Le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari possono essere precisate secondo la procedura prevista all'articolo 12. Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle applicate dallo Stato membro nell'ambito nazionale. Qualora le giustificazioni siano presentate anteriormente al 1o luglio 1991, le decisioni relative alle garanzie addizionali devono essere prese anteriormente al 1o gennaio 1992.

3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione qualsiasi modifica delle giustificazioni relative alla malattia menzionate al paragrafo 1. Alla luce delle informazioni comunicate, le garanzie definite conformemente al paragrafo 2 possono essere modificate o soppresse secondo la procedura prevista all'articolo 12.»

4. Alla quarta riga dell'articolo 13, primo comma della direttiva 72/462/CEE11, modificata da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE12, il termine «tre» è sostituito dal termine «cinque».

Art. 15

1.

Nelle direttive 64/432/CEE e 89/556/CEE è inserito l'articolo seguente:

Le norme previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari, di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno13, si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte del paese di destinazione e le misure di salvaguardia da attuare.»

1. .

2.

Nella direttiva 88/407/CEE è inserito l'articolo seguente:

Le norme previste dalla direttiva 90/425/CEE relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno14, si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.»

2. .

3.

Il testo dell'articolo 9 della direttiva 90/426/CEE è sostituito dal testo seguente:

Le norme previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno15, si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.»

3. .

Art. 16

La Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 18, modificare l'elenco delle malattie indicate nell'allegato C.

Capo IV. Disposizioni finali e transitorie

Art. 20

1. La Commissione attua, secondo la procedura prevista all'articolo 18, un sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie, in particolare al fine di facilitare gli scambi d'informazione tra le autorità competenti delle regioni in cui è stato rilasciato un certificato o documento sanitario che accompagna gli animali od i prodotti di origine animale e le autorità competenti dello Stato membro destinatario.

2. Le modalità della partecipazione finanziaria comunitaria di cui all'articolo 37 della decisione 90/424/CEE, necessarie alla realizzazione di questo programma sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 42 della stessa decisione.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo, secondo la procedura prevista all'articolo 18, e in particolare le norme appropriate per lo scambio di dati e di regole in materia di sicurezza dei dati scambiati.

Art. 21

————— Gli scambi di animali e prodotti di cui all'allegato B sono, in attesa di una normativa comunitaria e senza pregiudizio del mantenimento di eventuali regole nazionali previste per l'identificazione delle partite, assoggettate alle norme di controllo previste dalla presente direttiva, in particolare a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), seconda parte di frase.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le condizioni e le modalità applicabili agli scambi degli animali e dei prodotti di cui al primo comma.

La Commissione determina, secondo le procedure previste all'articolo 17, le misure necessarie per l'informatizzazione dell'elenco delle condizioni previste al secondo comma.

Le norme di controllo previste per gli animali ed i prodotti che figurano nell'allegato A sono estese agli animali ed ai prodotti di origine animale che non rientrano ancora in tale allegato al momento dell'adozione delle norme armonizzate che disciplinano i loro scambi. —————o—————

Art. 22

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, secondo un modello armonizzato, le informazioni essenziali relative ai controlli effettuali a titolo della presente direttiva.

2. La Commissione esamina in seno al comitato veterinario permanente le informazioni di cui al paragrafo 1. Essa può adottare le misure adeguate, secondo la procedura prevista all'articolo 18.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la periodicità della comunicazione delle informazioni, il modello da adottare e il tipo di informazione, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 18.

Art. 23

Il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione corredata da eventuali proposte su cui si pronuncia a maggioranza qualificata, procede al riesame:

— delle disposizioni dell'articolo 10 e dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), anteriormente al 1o gennaio 1993,

— delle altre disposizioni, anteriormente al 1o gennaio 1996.

1.

2.

Art. 24

Per consentire un'attuazione progressiva del regime di controllo previsto dalla presente direttiva, gli Stati membri possono, fino al 31 dicembre 1992, effettuare durante il trasporto:

— un controllo documentale sugli animali e prodotti di cui agli allegati A e B o importati in provenienza da paesi terzi;

— controlli veterinari per campione, non discriminatori, sugli animali e prodotti di cui all'allegato B.

—————

Art. 26

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:

  1. i) all'articolo 10 della presente direttiva ed all'articolo 9 della direttiva 89/662/CEE, due mesi dopo la data di notifica della presente direttiva;

ii)

alle altre disposizioni della presente direttiva il 1o luglio 1992.

—————

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1990. Per il Consiglio Il Presidente M. O'KENNEDY ALLEGATO A I. LEGISLAZIONE VETERINARIA Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina. GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina. GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10. Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina. GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1. Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (;). GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42. Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina. GU n. L 224 del 18. 8. 1990. pag. 62. II. LEGISLAZIONE ZOOTECNICA Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura. GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8. Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina. GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36. Direttiva 89/316/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura. GU n. L 153 dell'8. 6. 1989, pag. 30. Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi. GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55. (;) Dal 1g gennaio 1992. ALLEGATO B ANIMALI E PRODOTTI CHE NON FORMANO OGGETTO DI ARMONIZZAZIONE MA I CUI SCAMBI SARANNO SOGGETTI AI CONTROLLI PREVISTI DALLA PRESENTE DIRETTIVA A. Animali vivi delle specie seguenti: - ovini e caprini, - pollame vivo, - conigli domestici. B. Prodotti - rifiuti di animali trasformati come ingredienti per alimenti per animali, - uova da cova. ALLEGATO C ELENCO DELLE MALATTIE O EPIZOOZIE, SOGGETTE AD INTERVENTO OBBLIGATORIO D'EMERGENZA E A RESTRIZIONI TERRITORIALI (STATI MEMBRI, REGIONI O ZONE) - Afta epizootica - Peste suina classica - Peste suina africana - Malattia vescicolare dei suini - Malattia di Newcastle - Peste bovina - Peste dei piccoli ruminanti - Stomatite vescicolare - Febbre catarrale - Peste equina - Encefalomielite virale equina - Malattia di Teschen - Influenza aviaria - Vaiolo degli ovicaprini - Dermatite nodulare contagiosa - Febbre della Rift Valley - Pleuropolmonite contagiosa dei bovini