Sez. 5, Sentenza n. 10459 del 12/10/1984 Ud. (dep. 21/11/1984) Rv. 166812 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - SOSTITUZIONE DI PENA DETENTIVA EX ART. 53 LEGGE N. 689 DEL 1981 - OMESSA ISTANZA DELL'IMPUTATO NEI MOTIVI DI APPELLO - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - SOSTITUZIONE DI PENA DETENTIVA EX ART. 53 LEGGE N. 689 DEL 1981 - OMESSA ISTANZA DELL'IMPUTATO NEI MOTIVI DI APPELLO - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Mentre il giudice di primo grado può sostituire anche d'ufficio, la pena detentiva senza istanza dell'imputato, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981, il giudice di appello non ha analogo potere. Per l'effetto devolutivo dell'appello, infatti, in Sede di impugnazione non si può prendere in esame una richiesta non formulata espressamente nei motivi di gravame, nè implicitamente compresa in essi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)