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Norme per la elezione dei Consigli provinciali

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ogni provincia ha un Consiglio provinciale, un presidente della Giunta provinciale e una Giunta-provinciale.

Art. 2

1. Il Consiglio provinciale e' composto:

  1. 1) di 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

  2. 2) di 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

  3. 3) di 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

  4. 4) di 24 membri nelle altre province.

2. I consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.

3. La popolazione della provincia e' determinata in base all'ultimo censimento generale.

Art. 3

1. La Giunta provinciale e' composta del presidente, di quattro assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti; del presidente, di sei assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione da 300 a 1.400.000 abitanti; del presidente, di otto assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti.

2. Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7

1. Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni.

2. Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica sino alla nomina dei successori.

3. Il Consiglio esercita le sue funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza.

4. La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.

5. Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la meta' dei suoi membri.

6. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette.

Art. 8

1. Il Consiglio provinciale e' eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.

2. Per quanto non e' previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali.

Art. 9

1. In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati.

2. A nessun Comune possono essere assegnati piu' della ineta' dei collegi spettanti alla provincia.

3. Le sezioni elettorali che interessano due o piu' collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

4. La tabella delle circoscrizioni dei collegi sara' stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.

5. Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non puo' essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.

Art. 12

1. In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni, appartenenti alle circoscrizioni di piu' tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio;

2. L'ufficio elettorale circoscrizionale e' composto di un magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

3. Un cancelliere e' designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 13

1. La Corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia piu' vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati dei quali uno presiede - nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere e' designato ad esercitare le funzioni di segretario.