Sez. 1 - , Ordinanza n. 18161 del 05/07/2019 (Rv. 654543 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - EFFETTI - COGNOME DEL FIGLIO - IN GENERE | Riconoscimenti in sequenza - Attribuzione giudiziale del cognome - Criterio temporale o prevalenza del cognome del padre - Esclusione - Valutazione dell'interesse del minore - Necessità.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - EFFETTI - COGNOME DEL FIGLIO - IN GENERE
In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito ex art. 262, commi 2 e 3, c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla disposizione in parola avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore"), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun "favor" in sé).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 262 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)