Sez. 4, Sentenza n. 9673 del 20/05/1980 Ud. (dep. 19/09/1980) Rv. 089834 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - AMMISSIONE DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - IMPUGNABILITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - AMMISSIONE DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - IMPUGNABILITÀ - LIMITI.*
Per il principio di tassatività delle impugnazioni, previsto dall'art. 190 cod. proc. pen., l'ordinanza che ammette la Costituzione di parte civile non è impugnabile ad eccezione del caso in cui venga impugnata la condanna al risarcimento dei danni per difetto di "legittimatio ad causam" della parte civile stessa. (Conf mass n 138482).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)