Sez. 1, Sentenza n. 4862 del 16/02/1988 Ud. (dep. 21/04/1988) Rv. 178198 - 01
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - REATI DI DETENZIONE E PORTO DI ARMI COMUNI DA SPARO - REATI RELATIVI ALLE ARMI CLANDESTINE - ASSORBIMENTO - ESCLUSIONE - RATIO.*
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - REATI DI DETENZIONE E PORTO DI ARMI COMUNI DA SPARO - REATI RELATIVI ALLE ARMI CLANDESTINE - ASSORBIMENTO - ESCLUSIONE - RATIO.*
Tra i reati di detenzione e porto di armi comuni da sparo (artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, sostitutivi degli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895) e i reati previsti dall'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 (armi clandestine) non si verifica alcun assorbimento, in quanto le norme rispettivamente indicate per i detti reati tutelano un bene giuridico diverso. Infatti, la norma contenuta nel citato art. 23 legge n. 110 del 1975 mira a garantire la facile ed immediata controllabilità dell'arma ai fini di un pronto riconoscimento della sua provenienza, mentre le norme relative alla denunzia delle armi e alla licenza di porto d'armi sono dettate perché l'autorità di P.S. possa avere tempestiva conoscenza delle persone che detengono le armi e che sono autorizzate a portarle fuori della propria abitazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)