Sez. L - , Sentenza n. 21371 del 29/08/2018 (Rv. 650209 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Sentenza di reintegra - Obbligo contributivo del datore di lavoro - Prescrizione - Decorrenza - Sospensione della prescrizione - Impedimenti fattuali - Irrilevanza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
La sentenza che ordina la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, stante la sua immediata esecutività, attiva l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere i contributi maturati dalla data del licenziamento fino alla reintegra, sicchè il "dies a quo" della prescrizione di tali contributi coincide con il termine di scadenza successivo alla riattivazione dell'obbligo, senza che diano luogo a sospensione della prescrizione l'impugnazione del licenziamento e lo svolgimento del relativo processo, rilevando rispetto alla possibilità per l'ente di far valere il credito contributivo, ai sensi dell'art. 2935 c.c., i soli impedimenti giuridici e non quelli fattuali. (Nella specie, si è ritenuto ininfluente, ai fini del decorso del termine di prescrizione, il momento di effettiva conoscenza da parte dell'INPS dell'avvenuta impugnazione del licenziamento e della conseguente decisione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)