Sez. 2, Sentenza n. 3527 del 24/03/1993 (Rv. 481540 - 01)
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Effetti della garanzia - Risarcimento del danno | Danno subito dal compratore a causa dei vizi della cosa - Esercizio della sola azione di risarcimento - Ammissibilità - Condizioni.
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Effetti della garanzia - Risarcimento del danno
Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunziare alla risoluzione del contratto e alla riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi e osservati i termini di decadenza e di prescrizione e, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)