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Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini

Testo in vigore al

Titolo II. Misure urgenti in materia sanitaria

Art. 10

1. In attuazione dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanita' approva, con proprio decreto, il prontuario terapeutico, basato sulla semplicita' e chiarezza nella classificazione, che comprende i farmaci prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale individuati in base al criterio della efficacia terapeutica e della economicita' del prodotto.

2. Nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale deve essere previsto apposito elenco di farmaci destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata, nonche' alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non e' dovuta alcuna quota di partecipazione. Nel predetto elenco i galenici preparati dal farmacista su ricetta medica sono indicati per sostanza o per categoria terapeutica, con eventuale specificazione di limitazioni quantitative.

3. Gli utenti del Servizio sanitario nazionale che richiedano la erogazione di farmaci diversi da quelli di cui al comma precedente, compresi nel prontuario terapeutico, sono tenuti a versare al farmacista all'atto del prelievo dei farmaci:

  1. a) una quota di partecipazione sul prezzo di vendita al pubblico dei suddetti farmaci, esclusi gli antibiotici e i chemioterapici, pari a L. 150 per ogni mille lire; tale quota si applica anche alla frazione di prezzo superiore a L. 500;

  2. b) una quota fissa di L. 1.000 per ogni ricetta, ivi comprese quelle prescriventi antibiotici e chemioterapici.9121316

4. La quota di partecipazione alle spese di cui alla lettera a) del comma precedente non puo' superare L. 20.000 per ricetta.

5. Sono inseriti nel prontuario terapeutico i prodotti galenici officinali per uso umano di cui all'elenco-indice del "Formulario nazionale", allegato al decreto del Ministro della sanita' 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 20 luglio 1981, e successivi aggiornamenti. Ai fini dell'inserimento di tali prodotti nel prontuario terapeutico saranno seguite le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 del successivo articolo 12.

6. I farmaci previsti nel comma precedente sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale , a seguito del loro inserimento nel prontuario, dalla data di applicazione dei primi prezzi ad essi relativi determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP).
Il CIP e' tenuto a fissare tali prezzi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per i farmaci dei quali gli elenchi di cui al comma precedente non specificano il dosaggio e la confezione, i predetti elementi sono stabiliti, ai fini dell'inclusione dei farmaci medesimi nel prontuario terapeutico, dal comitato previsto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Quando gli elenchi di cui al comma precedente prevedono piu' confezioni per un medesimo farmaco, il predetto comitato puo' limitare ad una sola di esse l'inclusione nel prontuario terapeutico.

7. Fino alla data dell'applicazione dei primi prezzi determinati dal CIP per i farmaci previsti nel precedente comma 5, le preparazioni galeniche officinali di cui all'allegato n. 4 dell'accordo nazionale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, sono prescrivibili con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale, che corrispondera' ai farmacisti i prezzi indicati nell'allegato predetto e successive modificazioni.

8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 NOVEMBRE 1983 N. 638.

9. La quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e' fissata al 20 per cento con il limite minimo di L. 1.000 e massimo di L. 20.000 per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in un'unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse e' fissato in L. 50.000.

9-bis. Le disposizioni relative alla compartecipazione dei cittadini per le prestazioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni, erogate dai servizi pubblici, eseguite ai sensi e per le finalita' di cui alle leggi 13 maggio 1978, n. 180, e 22 dicembre 1975, n. 685.

9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni farmaceutiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate ai fini della tutela sanitaria dei donatori di sangue ed organi in connessione con gli atti di donazione e per le presentazioni sanitarie da effettuarsi nei confronti delle donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternita' responsabile con accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale in misura da stabilirsi mediante protocolli da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 11

1. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli utenti del Servizio sanitario nazionale che abbiano nell'anno precedente un reddito personale assoggettabile ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 4.500.000 o che appartengano a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano in detto anno redditi assoggettabili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 4.000.000 aumentato di L. 500.000 per ogni componente oltre il dichiarante.

2. Sono esentati altresi' dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli invalidi civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacita' lavorativa nella misura superiore ai due terzi, gli invalidi di guerra o per servizio per una menomazione dell'integrita' fisica ascrivibile alle categorie dalla 1ª alla 5ª della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, i privi della vista o sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Sono altresi' esentati gli invalidi civili con assegno di accompagnamento, di cui all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Sono comunque concesse gratuitamente alle categorie sopra indicate le prestazioni ortopediche e protesiche connesse alla invalidita' che saranno determinate con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai commi precedenti, le disposizioni dell'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non modificate dal presente articolo.

4. Gli estremi del documento previsto dall'articolo 12, ottavo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, attestante il diritto alla esenzione di cui ai commi precedenti, sono riportati dal medico sulla prescrizione.

5. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni, norme rivolte ad indicare i soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9, non vengono applicate per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio conseguenti ad interventi ed a campagne di prevenzione (medicina scolastica, medicina dello sport, tutela sanitaria negli ambienti e luoghi di lavoro, prevenzione oncologica) previste dal piano sanitario nazionale.

6. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa farmaceutica ed alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio i lavoratori soggetti alla tutela assicurativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e gli invalidi di guerra e per servizio che necessitano di cure prescritte da medici convenzionati o dipendenti da strutture pubbliche o convenzionate, in dipendenza, rispettivamente, di infortuni sul lavoro o di malattie professionali e di infermita' riconosciute per causa di guerra o di servizio.

7. Le amministrazioni che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di cui al precedente comma rimborsano al Fondo sanitario nazionale gli oneri relativi, mediante un contributo nella misura e secondo le modalita' determinate annualmente con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

8. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12, nono comma, lettera a), della legge 26 aprile 1982, n. 181, devono riportare per ciascun componente della famiglia il numero di codice fiscale e l'indicazione dell'ufficio al quale sono state presentate le dichiarazioni dei redditi cui le autocertificazioni stesse si riferiscono. L'unita' sanitaria locale verifica la veridicita' di almeno il tre per cento delle autocertificazioni e trasmette quelle assoggettate a verifica agli uffici finanziari indicati nelle autocertificazioni, che ne tengono conto nell'ambito della propria competenza.

9. Nell'ambito dei controlli sistematici di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n. 526, l'unita' sanitaria locale e' tenuta ad effettuare indagini a campione con frequenza annuale sulle prescrizioni ... rilasciate dai medici convenzionati, comunicandone i risultati al Ministero della sanita' ed alla regione. Analogamente si procede per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio eseguite presso gli ambulatori e strutture private convenzionati.

10. All'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
"In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo delle unita' sanitarie locali nella cura degli adempimenti previsti dagli articoli 1, secondo comma, 3, 5, secondo comma, e 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dall'articolo 11, commi 8 e 9, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, nonche' in ogni altro caso di ingiustificata inottemperanza ad obblighi imposti da atti normativi e da disposizioni regionali derivanti da atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa diffida, adottano i provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'invio di appositi commissari.
Lo stesso potere e con le modalita' indicate al comma precedente e' attribuito al Ministro della sanita', su segnalazione del commissario del Governo, quando la regione o provincia autonoma non vi provveda".

Art. 12

1. In sede di aggiornamento annuale del prontuario terapeutico di cui al penultimo comma dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti i criteri per il successivo inserimento di nuovi farmaci, nonche' per l'esclusione di quelli gia' inseriti. Tali criteri individuano i settori terapeutici interessati alla inclusione ed all'esclusione sulla base della rilevanza medico-sociale.

2. In applicazione dei criteri come sopra stabiliti, il Ministro della sanita', con la procedura prevista dal predetto articolo 30, approva con proprio decreto, con periodicita' quadrimestrale, a partire dalla data di entrata in vigore del prontuario terapeutico di cui al precedente articolo 10, l'inserimento di nuovi prodotti nel prontuario stesso, nonche' l'esclusione di quelli gia' inseriti. Ai fini della integrazione, il Ministro della sanita', contestualmente all'emanazione del decreto di registrazione, avvia la procedura prevista dal richiamato articolo 30.

3. Il Consiglio sanitario nazionale si riunisce entro il terzo mese di ogni quadrimestre per esprimere il proprio parere. Se non si pronuncia entro il termine suddetto, il parere si intende espresso in senso conforme alla proposta del comitato di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Con il decreto di approvazione del prontuario terapeutico sono altresi' stabilite le modalita' per l'indicazione, sulle fustelle o bollini autoadesivi e sulle confezioni, della partecipazione alla spesa da parte degli assistiti ovvero della esenzione dalla partecipazione stessa.

5. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali e dei galenici preconfezionati deve essere riportato, oltre che sul fustellato o bollino autoadesivo, anche in altra parte della confezione.

6. Fino al termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del prontuario terapeutico, le scorte di specialita' medicinali giacenti presso l'industria, i grossisti e le farmacie possono essere esitate senza l'adempimento di cui ai commi precedenti. In tale periodo le farmacie indicheranno sulla ricetta le quote di partecipazione alla spesa percepite.3

7. Trascorso tale termine l'indicazione della partecipazione dovra' essere apposta, secondo modalita' previste dal decreto medesimo, sulle scorte residue, dall'industria, dai grossisti e dalle farmacie mediante sovrastampa indelebile o bollino trasparente autoadesivo da sovrapporre alla fustella o etichetta originale, in modo da identificare chiaramente la denominazione del prodotto ivi stampato.

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanita', al fine di assicurare il rigoroso controllo della spesa sanitaria mediante l'acquisizione sistematica di dati quantitativi e qualitativi, adotta disposizioni per la codifica delle specialita' medicinali e dei galenici preconfezionati nonche' per l'impiego nelle relative confezioni di fustelle o bollini autoadesivi a lettura automatica.

9. Per le medesime finalita' ed in connessione alla applicazione della disciplina di cui al comma precedente, il Ministro della sanita' e' altresi' autorizzato ad emanare disposizioni per:

  1. a) l'adozione nel Servizio sanitario nazionale di ricettari unici standardizzati e a lettura automatica;

  2. b) la razionalizzazione delle modalita' secondo le quali il prezzo delle specialita' medicinali e dei galenici preconfezionati nonche' la quota a carico dell'assistito debbono essere indicati sulle relative confezioni;

  3. c) l'eventuale estensione delle tecniche di codifica e di fustellatura agli altri prodotti e presidi comunque erogati a carico del Servizio sanitario nazionale.

10. Il numero d'ordine 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.

11. Le tasse annuali previste nell'allegato sono dovute anche se non sono state corrisposte le correlative tasse di rilascio, perche' non dovute in base alle disposizioni al momento vigenti.

12. Per il 1983, coloro che hanno ottenuto le autorizzazioni in data anteriore al 1 gennaio 1983 devono corrispondere le tasse annuali o i conguagli, fino a concorrenza delle somme dovute, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi dei medicinali il Ministro della sanita' partecipa, in qualita' di componente, alle sedute del Comitato interministeriale dei prezzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363. Per la trattazione delle medesime questioni, alle sedute della Commissione centrale prezzi di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo partecipa, in qualita' di componente, un rappresentante del Ministero della sanita'. Nei casi di assenza o impedimento il titolare e' sostituito dal supplente.

14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIP approva, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta congiunta dei Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti industrialmente, che sara' applicato dal CIP per la fissazione del prezzo dei singoli medicinali.

15. Il Ministro della sanita' presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'applicazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali.

Art. 13

1. L'assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni previste in favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL restano disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, salvo quanto previsto nei commi successivi.

2. Per l'anno 1983 il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' elevato del 13 per cento rispetto a quello previsto per 1982 dall'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98.

3. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative ..., su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unita' sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti.

4. I congedi straordinari, le aspettative per infermita', i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e i congedi ordinari e le ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.

6. I congedi straordinari, le aspettative per infermita' ed i permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi.

7. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle unita' sanitarie locali territorialmente competenti, l'attivita' terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Restano in vigore dal 1 gennaio 1983 le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 52 della citata legge.

Art. 14

1. La norma di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, va interpretata nel senso che obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono i soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, di cui all'articolo 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione nei limiti previsti dal comma 2-bis, ad eccezione di quelli appartenenti a categorie professionali per le quali non erano istituite prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, apposite casse o gestioni per l'assicurazione di malattia.

2. A decorrere dal 1 gennaio 1983 i liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali di cui all'articolo 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, ..., sono tenuti al pagamento del contributo sociale di malattia nelle misure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni.

2-bis. In caso di cumulo tra reddito di lavoro professionale e reddito di lavoro dipendente, autonomo o di pensione soggetta ad un contributo di malattia, sul reddito derivante dall'attivita' professionale e' dovuta solo la maggiorazione del contributo di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15

1. Fermi restando i residui attivi e passivi che i soppressi enti, casse mutue anche aziendali - escluse le affidatarie - e gestioni di assistenza malattia espongono alla data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti della Direzione generale degli istituti di previdenza e/o della Cassa depositi e prestiti, ivi comprese le sezioni autonome e speciali istituite presso la stessa, nonche' i crediti ex Gescal relativi alla costruzione di alloggi per i lavoratori, sono estinti i residui crediti e debiti che le gestioni di liquidazione dei menzionati enti soppressi - assunte ai sensi dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro - espongono nei confronti dello Stato. Rimangono altresi' fermi crediti dello speciale ufficio liquidazioni per lo sconto farmaceutico concesso ai disciolti enti mutualistici nonche' i crediti degli enti ospedalieri nei confronti degli stessi enti mutualistici.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono anche a tutte le gestioni di liquidazione degli enti soppressi, comunque affidate allo stesso speciale ufficio liquidazioni.

3. Sono, altresi', estinti tutti i rapporti di debito e credito esposti fra di loro dagli enti soppressi, alla cui liquidazione provvede il predetto speciale ufficio liquidazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nei confronti dei debiti e dei crediti che gli enti soppressi espongono verso terzi nella situazione patrimoniale presentata allo speciale ufficio liquidazioni all'atto delle consegne.

5. In deroga all'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche' le unita' sanitarie locali sono autorizzate a trattenere le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma del medesimo articolo per gli anni 1983 e precedenti. Le predette somme sono utilizzate per le quote fino al 31 dicembre 1982 a copertura degli eventuali disavanzi d'esercizio sul fondo sanitario e per il 1983, nel limite della meta', ad integrazione dello stanziamento di competenza, per la provvista di apparecchiature ed attrezzature tecniche e scientifiche, nell'ambito del piano triennale di investimenti previsto dal bilancio pluriennale dello Stato. Restano acquisiti al bilancio dello Stato i versamenti effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Al personale dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e delle unita' sanitarie locali che, per l'effettuazione di omologazioni, collaudi e verifiche periodiche ai fini della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, abbia frequente necessita' di recarsi in localita' comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza o di spostarsi da uno ad un altro luogo di lavoro, anche nell'ambito della citta' sede dell'ufficio, puo' essere consentito, ancorche' non acquisti titolo alla indennita' di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione della indennita' chilometrica dovuta. L'uso di tale mezzo e' autorizzato dal responsabile dell'ufficio, previa domanda dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione e' sollevata da qualsiasi responsabilita' circa l'uso del mezzo. Allo stesso personale che non si avvale di mezzi propri compete il rimborso delle spese per l'uso dei normali servizi di trasporto.

Art. 16

1. All'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo comma quale modificato dall'articolo 13, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, sono aggiunti i seguenti:
"I provvedimenti vincolati della unita' sanitaria locale attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente indicati nell'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione e trasmessi al comitato di gestione e al collegio dei revisori. Detti provvedimenti non sono assoggettati al controllo del comitato regionale di controllo.

2. Il comitato di gestione, d'ufficio o su segnalazione del collegio dei revisori, nell'esercizio del potere di autotutela puo', entro 20 giorni dal ricevimento, annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma precedente.

3. CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 11 NOVEMBRE 1983 N. 638.

1-bis. Al secondo comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "gli alti di cui al comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti di cui al primo comma".

Art. 17

1. Qualora entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato costituito il collegio dei revisori della unita' sanitaria locale, previsto dall'articolo 15, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cosi' come modificato dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, il Ministro della sanita', su segnalazione del commissario di Governo, provvede a costituirlo in via straordinaria con il funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, con un funzionario addetto all'ufficio di ragioneria di un comune facente parte della unita' sanitaria locale e con un funzionario designato dal predetto commissario di Governo. Il collegio cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.

2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 NOVEMBRE 1983 N. 638.

Art. 18

1. Entro il 30 novembre 1983 il comitato di gestione della unita' sanitaria locale determina per la competenza il totale degli accertamenti di entrata e il totale degli impegni assunti alla data del 30 settembre 1983 e sulla base di questi e delle esigenze previste in entrata, nonche' di quelle in uscita relative alle sole attivita' necessarie per il funzionamento dei servizi, alla data del 31 dicembre successivo, definisce il presunto risultato di amministrazione di competenza dell'esercizio 1983.

2. Il collegio dei revisori verifica entro il 31 gennaio 1984 i disavanzi pregressi e con apposita relazione da inviarsi alla regione e ai Ministeri del tesoro e della sanita' accerta l'entita' dei disavanzi non ripianabili con le disponibilita' attuali della unita' sanitaria locale.

Art. 19

1. Il bilancio di previsione delle unita' sanitarie locali per l'esercizio 1984 deve essere deliberato entro il 31 dicembre 1983 nei limiti inderogabili degli stanziamenti fissati dalle regioni in base al riparto del Fondo sanitario nazionale deliberato non oltre il 15 novembre 1983, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in coerenza con le previsioni del disegno di legge di bilancio per l'anno 1984 presentato al Parlamento. Le regioni provvedono alla fissazione degli stanziamenti entro il 30 novembre 1983.

2. Per i bilanci degli esercizi successivi il CIPE, le regioni e le unita' sanitarie locali provvedono agli adempimenti di competenza, rispettivamente, entro i termini del 31 ottobre, del 20 novembre e del 31 dicembre.

3. Fino a quando le unita' sanitarie locali non abbiano deliberato il bilancio di previsione, le stesse non possono impegnare, in ciascun mese, somme superiori ad 1/12 delle entrate accertate nell'esercizio precedente a titolo di finanziamento dal Fondo sanitario nazionale. La gestione in dodicesimi non puo' comunque essere protratta oltre il mese di aprile dell'esercizio di riferimento.

Art. 20

1. All'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Le linee generali di indirizzo e le modalita' di svolgimento delle attivita' istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformita' agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali.
Le disposizioni precettive relative al piano sanitario nazionale sono fissate, per la sua durata triennale,con legge dello Stato.
Il piano sanitario nazionale conseguente alle disposizioni indicate al comma precedente, e' sottoposto dal Governo alle Camere ai fini della sua approvazione con atto non legislativo. Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale il cui parere si intende positivo se non espresso dopo 60 giorni dalla richiesta.
Il piano ha di norma durata triennale e viene approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno dell'ultimo anno di vigenza del piano sanitario precedente e puo' essere modificato con le stesse modalita' nel corso del triennio".

Titolo III. Misure urgenti per il contenimento della spesa pubblica e disposizioni per taluni settori della pubblica amministrazione.

Art. 21

1. L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi contenuta nel primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1983 solo per lire 310 miliardi. La restante somma di lire 190 miliardi sara' iscritta nel medesimo stato di previsione per il 1984.

2. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' sostituito dal seguente:
"Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa".

3. Il primo comma dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' sostituito dal seguente:
"In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i beni mobili ed immobili che le attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali".

4. Il primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e' sostituito dal seguente:
"Gli enti pubblici di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonche' quelli di cui alla tabella allegata alla stessa legge 5 agosto 1978, n. 468, e quelli elencati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 17 marzo 1979 e n. 296 del 28 ottobre 1981, nonche' tutti gli altri enti ed organismi anche di natura economica a carattere nazionale e regionale da individuarsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che abbiano un bilancio di entrata superiore a un miliardo di lire, non possono mantenere disponibilita' depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per un importo superiore al 6 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione di crediti. Tale disposizione non si applica agli enti per i quali gia' vigono al riguardo apposite norme per regolare, con provvedimento del Ministro del tesoro, il deposito delle loro disponibilita' presso le aziende di credito, nonche' per i comuni con popolazione inferiore ad ottomila abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT. I presidenti degli enti comunicano ai rispettivi tesorieri l'importo che costituisce il limite del 6 per cento".

Art. 22

1. Limitatamente all'anno scolastico 1983-84, nelle scuole di ogni ordine e grado non si da' luogo a nuove istituzioni ne' ad altre iniziative di espansione scolastica che possano comportare comunque in ambito nazionale o in ambito provinciale a seconda che trattisi rispettivamente di ruoli nazionali o ruoli provinciali un aumento del numero delle classi funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1982-83.

2. Ai fini di cui al precedente comma si puo' derogare ai limiti numerici di alunni previsti dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe, sulla base di apposite istruzioni che saranno impartite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

3. Nel limite dei posti della dotazione aggiuntiva coperti a seguito dell'espletamento del concorso indetto ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere istituite sezioni di scuola materna statale nelle aree di maggiore necessita'.

4. Il conferimento delle supplenze e' consentito subordinatamente alla completa utilizzazione del personale delle dotazioni organiche aggiuntive a norma dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, da effettuarsi prima delle operazioni di sostituzione previste dallo stesso articolo 14, primo comma, lettera f), e, comunque, alla completa utilizzazione del personale che risulti in situazione soprannumeraria.

Art. 23

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall'articolo 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, e' dovuta in proporzione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione della indennita' integrativa speciale.

3. A decorrere dall'11 gennaio 1983, in deroga alle vigenti disposizioni e fino a quando non sara' diversamente stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale che sia la loro durata, con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, spetta limitatamente alla durata effettiva della supplenza. Parimenti sono escluse le supplenze assegnate dai capi di istituto su cattedre o posti conferibili dai provveditori agli studi per supplenza annuale ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, vacanti entro il 31 dicembre e non conferiti dai provveditori per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o esaurimento delle stesse.

Art. 24

1. L'inclusione dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza sanitaria, disposta dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, e' da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta la indennita' integrativa speciale suddetta.

2. Ai soli fini della eventuale regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica il termine di prescrizione quinquennale.

Art. 25

1. E' prorogato di due anni il termine di cui alla legge 16 luglio 1982, n. 443, che ha convertito in legge il decreto-legge 14 maggio 1982, n. 257, recante elevazione del limite di eta' per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.10

2. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e' differito sino al 31 dicembre 1983.

3. Il termine del 30 giugno 1983 di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e' differito al 30 giugno 1984.

4. Le disposizioni del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1980, n. 338, ad eccezione di quelle di cui al secondo comma dell'articolo 1 introdotte dalla legge di conversione, sono prorogate fino alla determinazione da parte del CIPAA degli indirizzi e degli obiettivi previsti dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 610, e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.6

5. Con riferimento al triennio 1 luglio 1983-30 giugno 1986, per il personale addetto agli istituti di previdenza sono autorizzate, in deroga agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, prestazioni di lavoro straordinario entro il contingente massimo di ore da stabilire dal consiglio di amministrazione degli istituti stessi.

6. La maggiore spesa derivante dall'attuazione del precedente comma e' a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.

7. Il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' differito al 31 dicembre 1983.

8. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 35 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e' differito al 31 dicembre 1983.4

9. Il termine previsto dall'articolo 33 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' differito al 31 dicembre 1983.4

10. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e' prorogato fino al 31 dicembre 1983.3

11. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1983 in lire 93 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, alla voce "Amministrazioni diverse - Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti".

12. La disposizione del comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, per la quale la deliberazione istitutiva della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati deve essere trasmessa entro il termine del 31 luglio 1983, per il tramite dell'intendenza di finanza territorialmente competente, al Ministero delle finanze va intesa nel senso che la deliberazione stessa deve pervenire all'intendenza di finanza entro il termine prescritto.

13. I termini del 31 luglio e del 30 settembre 1983 previsti dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono rispettivamente differiti al 20 novembre e al 20 dicembre 1983.
Si estende ai nuovi termini il disposto dell'ultimo periodo del comma 2 del predetto articolo 19.

14. Per i comuni e le province che hanno provveduto nell'anno 1983 alla rinnovazione dei rispettivi consigli ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1983, n. 116, i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dallo articolo 2 della stessa legge, sono differiti al 10 novembre 1983.

15. I comuni di cui al precedente comma possono altresi' adottare entro il 10 novembre 1983 le deliberazioni per la istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati e per l'aumento delle tariffe della imposta di soggiorno, cura e turismo previste rispettivamente dal comma 2 dell'articolo 19 e dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131. La deliberazione per la istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati e' immediatamente esecutiva e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 12 e 13. Nei confronti degli stessi comuni il termine di cui al primo comma dell'articolo 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per la deliberazione della tariffa relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni da applicarsi nell'anno 1984, nonche' i termini per gli adempimenti connessi o collegati alla deliberazione medesima sono differiti di novanta giorni.

16. Il termine del 30 giugno 1983, indicato nell'articolo unico della legge 7 febbraio 1983, n. 24, e' differito al 31 dicembre 1983.

17. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e' differito al 30 giugno 1988.17

17-bis. Ai conferimenti di aziende agricole in societa' esistenti o da costituire, eseguiti entro il 30 giugno 1988, si applicano, agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

18. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, e' differito al 30 giugno 1984.

19. All'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 18, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede per lire 7.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1983 e per lire 7.500 milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1984.

19-bis. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, e' prorogato al 31 dicembre 1985.

20. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 27

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 settembre 1983
PERTINI
CRAXI - DE MICHELIS - DEGAN - GORIA - LONGO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1983
Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 15