Sez. 1, Sentenza n. 8284 del 12/12/2025 Cc. (dep. 03/03/2026) Rv. 289532-01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' - IN GENERE | Inconciliabilità tra giudicati - Giudizio rescindente - Valutazione e comparazione tra le sentenze in contrasto - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' - IN GENERE
In tema di giudizio di revisione, nel caso in cui la richiesta si fondi sulla inconciliabilità tra giudicati di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudizio sull'ammissibilità della richiesta non può prescindere da una, sia pur sommaria, valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto, non potendo il giudice limitarsi a verificare esclusivamente l'irrevocabilità della decisione contrastante e la mera pertinenza di quest'ultima ai fatti oggetto della sentenza di cui si chiede la revoca. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rispettoso dei limiti della fase rescindente il giudizio di manifesta infondatezza basato sulla sostanziale sovrapponibilità della ricostruzione fattuale delle due sentenze riguardo al ruolo dell'istante di complice in omicidio).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 633 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)