Sez. 3, Sentenza n. 15440 del 10/10/1978 Ud. (dep. 04/12/1978) Rv. 140525 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - NOTIFICA EFFETTUATA AL DOMICILIO RISULTANTE DAGLI ATTI - OMESSA INDICAZIONE DEL RAPPORTO DI CONVIVENZA - IRRILEVANZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - NOTIFICA EFFETTUATA AL DOMICILIO RISULTANTE DAGLI ATTI - OMESSA INDICAZIONE DEL RAPPORTO DI CONVIVENZA - IRRILEVANZA.*
Quando la notifica sia effettuata nel domicilio risultante dagli Atti, deve presumersi il rapporto di convivenza con la persona alla quale l'atto e stato consegnato. Cio perche, in difetto di contraria dimostrazione che puo essere data con i mezzi che la legge appresta, deve ritenersi che l'ufficiale giudiziario abbia osservato le regole sulla notificazione dettate dall'art 169 cod proc pen. (Conf mass n 137781).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)