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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4458 del 21/02/2017 (Rv. 643323 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Pluralità di “files” di trasmissione tardiva della dichiarazione da parte dell’intermediario – Cumulo giuridico delle sanzioni – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643323-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, nel caso di plurimi “files” di trasmissione telematica tardiva della dichiarazione da parte dell’intermediario, in forza del principio del “favor rei”, non trova applicazione il cumulo materiale bensì quello giuridico ex art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 7 bis, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)