Sez. 3, Sentenza n. 11453 del 12/11/1998 (Rv. 520673 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RISARCIMENTO DEL DANNO | Responsabilità del terzo contraente, che abbia stipulato il contratto con il " falsus procurator ", nei confronti dello pseudo rappresentato danneggiato dalla stipulazione del contratto a suo falso nome - Principi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. - Applicabilità - Sussistenza del dolo o della colpa - Necessità - Accertamento - Questione di fatto, demandata al giudice del merito.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RISARCIMENTO DEL DANNO
Mentre la responsabilità del "falsus procurator " nei confronti del terzo contraente incolpevole è espressamente disciplinata dall'art. 1398 cod. civ., nessuna espressa disposizione contempla la responsabilità del terzo contraente nei confronti dello pseudo rappresentato, ingiustamente danneggiato dalla stipulazione del contratto a suo falso nome, donde l'applicabilità, a tale diverso rapporto, del generale divieto di " neminem laedere ", di cui all'art. 2043 cod. civ., con conseguente previsione della necessità dell'accertamento del dolo o della colpa, accertamento che costituisce questione di fatto, come tale demandata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)