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Norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 630;
Vista la legge 5 dicembre 1932, n. 1734;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di emanare norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni nel Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Le esposizioni e mostre d'arte, le fiere di campioni o lo esposizioni o mostre d'indole agricola, industriale e commerciale a carattere interprovinciale, nazionale o internazionale sono autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato permanente di cui alla legge 5 dicembre 1932, n. 1734, e di concerto con il Ministro per la educazione nazionale per le esposizioni e mostre d'arte e con il Ministro per l'agricoltura e foreste per quanto riguarda le manifestazioni di carattere agricolo.

2. Le manifestazioni predette sono sottoposte al controllo del Ministero delle corporazioni che lo esercitera' di concerto col Ministero delle finanze per le manifestazioni che fruiscono di contributo da parte dello Stato. Quelle di indole agricola e quelle di arte sono controllate rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e foreste e da quello dell'educazione nazionale.

3. Le mostre, fiere ed esposizioni a carattere provinciale e' locale, sono sottoposte al controllo dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.

4. Col decreto di autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo sara' provveduto alla concessione delle facilitazioni ferroviarie e doganali ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, di concerto con i Ministeri delle finanze e delle comunicazioni.

Art. 2

1. Gli Enti costituiti per la organizzazione periodica di fiere, mostre ed esposizioni, di cui al 1° comma del precedente articolo, debbono essere legalmente riconosciuti.

2. Il Ministro per le corporazioni, in casi eccezionali, e nello interesse del migliore andamento degli enti predetti, puo' affidarne l'amministrazione straordinaria ad un suo commissario.

3. Le mostre, fiere ed esposizioni a carattere interprovinciale possono essere organizzate anche da enti pubblici gia' riconosciuti dallo Stato.

4. Gli enti di cui al 1° comma del presente articolo potranno essere sciolti qualora risulti che essi non dispongano di mezzi adeguati agli scopi che si propongono.

Art. 3

1. Lo statuto degli Enti previsti dal 1° comma del precedente articolo, deve indicare:

  1. a) lo scopo che l'Ente si propone;

  2. b) il capitale di fondazione;

  3. c) gli organi della amministrazione.

2. Il presidente dell'Ente e' nominato dal Capo del Governo.

3. Il segretario generale dell'Ente e' nominato, su proposta del presidente, dal Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato permanente di cui alla legge 5 dicembre 1932, numero 1734.

Art. 4

1. Gli Enti previsti dall'art. 2 del presente decreto devono annualmente sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni il bilancio preventivo e quello consuntivo.

2. Devono essere altresi' sottoposti all'approvazione del Ministero delle corporazioni le deliberazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

Art. 5

1. In caso di scioglimento di Enti autonomi costituiti per la organizzazione di mostre, fiere ed esposizioni, gli atti che venissero stipulati per operare il passaggio dei beni di detti enti a favore di Enti pubblici, sono soggetti alle tasse fisse minime del registro ed ipotecarie, quando i beni stessi restino destinati a manifestazioni analoghe a quella originaria.

Art. 6

1. E' istituito presso il Ministero delle corporazioni il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali, autorizzate a sensi dell'art. 1 del presente decreto.

2. Il calendario sara' approvato con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste per quanto riguarda le manifestazioni d'indole agricola, e col Ministro per l'educazione nazionale per le esposizioni e mostre d'arte, entro il mese di dicembre di ciascun anno e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

3. Il calendario conterra' le seguenti indicazioni:

  1. a) luogo in cui si effettua la manifestazione;

  2. b) carattere di essa se cioe' internazionale, nazionale, inteprovinciale;

  3. c) data d'inizio e di chiusura della manifestazione;

  4. d) data del provvedimento di autorizzazione.

4. Le manifestazioni autorizzate potranno essere cancellate dal calendario ufficiale con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato permanente di cui alla legge 5 dicembre 1932, n. 1734, e di concerto col Ministro per la agricoltura e le foreste per quanto riguarda le manifestazioni d'indole agricola, e di concerto col Ministro per la educazione nazionale per quanto riguarda le esposizioni e mostre d'arte.

5. Contro la cancellazione non e' ammesso alcun gravame.

Art. 7

1. Non possono aver luogo durante l'anno altre fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali o interprovinciali oltre quelle indicate nel calendario ufficiale.

Art. 8

1. I Consigli provinciali dell'economia corporativa, formeranno il calendario delle fiere, mostre ed esposizioni di carattere provinciale e locale che avranno luogo nell'anno seguente.

2. Nell'elenco devono essere distinte le fiere dalle mostre ed esposizioni, quelle provinciali da quelle locali, devono inoltre essere indicati il luogo, la data del provvedimento di autorizzazione e quella d'inizio e di chiusura di ciascuna delle suddette manifestazioni.

3. Nel mese di novembre di ogni anno i Consigli provinciali dell'economia corporativa trasmetteranno al Ministero delle corporazioni copia del calendario predetto.

Art. 10

1. All'esame del Comitato permanente, istituito con la legge 5 dicembre 1932, n. 1734, sono sottoposte anche le domande per la organizzazione delle esposizioni e mostre d'arte, librarie, zootecniche e di carattere strettamente agricolo.

Art. 13

1. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

2. Il Capo del Governo, proponente, e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Jung - Acerbo - Ercole - Ciano.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 101. - Mancini.