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Sez. 3, Ordinanza n. 17113 del 20/06/2024 (Rv. 671564-01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - RISPETTO AI TERZI | Prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione - Contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo - Limiti - Azione contrattuale per danno iure proprio - Legittimazione ad agire del padre del concepito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671564-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - RISPETTO AI TERZI

Il rapporto contrattuale tra il medico e la partoriente, per la peculiarità dell'oggetto delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, configurandosi in favore dei predetti stretti congiunti della gestante un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, cosicché, in caso di inadempimento, anche il padre del concepito è legittimato ad agire a titolo contrattuale iure proprio per il risarcimento del danno.

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1411

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)