Sez. 4 - , Sentenza n. 2147 del 13/01/2021 Cc. (dep. 19/01/2021) Rv. 280482 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Divieto di avvicinamento alla persona offesa ex art. 282-ter cod. proc. pen. - Reati contro il patrimonio - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE
La misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa non è applicabile ai reati contro il patrimonio, trattandosi di misura introdotta dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 28, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori, la cui disciplina ne rivela l'esclusivo collegamento ai reati contro la persona.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter, Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 CORTE COST., Legge 23/04/2009 num. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)