Sez. 1, Sentenza n. 839 del 24/01/1995 (Rv. 489916 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NOVITÀ | Intrinseca - Sussistenza - Condizione - Invenzione di combinazione, di perfezionamento, di traslazione - Novità intrinseca - Ammissibilità.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NOVITÀ
In tema di brevetti, ai sensi degli articoli 2592 cod. civ., 12 R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 e 2 R.D. 25 agosto 1940 n. 1411, il requisito della novità intrinseca non richiede un grado di creatività ed originalità assolute rispetto a qualsiasi precedente cognizione, essendo sufficiente che esso si concretizzi in un progresso di idee, in un miglioramento della tecnica preesistente ed in una realizzazione idonea a risolvere problemi e a soddisfare interessi industriali prima non risolti e non soddisfatti. Ne consegue che una siffatta novità si verifica sia nel caso di coordinamento originale e ingegnoso di elementi e mezzi già conosciuti, quando ne derivi un risultato nuovo tecnicamente ed economicamente utile (invenzione di combinazione), sia nel caso di trasposizione di un principio noto o di una precedente invenzione in un settore diverso e con un risultato diverso (invenzione di traslazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2592, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 12, Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)