REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
Testo in vigore al
Sezione 3. Disoccupati che durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
Art. 71
1. Il disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni:
a) i) il lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale o accidentale nell'impresa presso cui è occupato, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente come se risiedesse nel territorio di questo Stato; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione competente;
ii) il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale legislazione; tali prestazioni vengono erogate dalla istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima;
b) i) un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale, accidentale o completa, il quale rimane a disposizione del datore di lavoro o degli uffici di lavoro nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se risiedesse nel suo territorio; tali prestazioni sono erogate dalla istituzione competente;
ii) un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima. Tuttavia, se il lavoratore è stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo, beneficia delle prestazioni in conformità delle disposizioni dell'articolo 69. Il beneficio delle prestazioni della legislazione dello Stato in cui il lavoratore risiede viene sospeso durante il periodo in cui il disoccupato può pretendere, ai sensi dell'articolo 69, le prestazioni della legislazione alla quale è stato soggetto da ultimo.
2. Fintantoché un disoccupato ha diritto a prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettera a) i) o b) i), non può pretendere prestazioni in virtù della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.
Capo 7. Prestazioni e assegni familiari per lavoratori e disoccupati
Sezione 1. Disposizione comune
Art. 72
Totalizzazione dei periodi di occupazione
L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione del diritto alle prestazioni al compimento di periodi d'occupazione, tiene conto a tal fine, nella misura necessaria, dei periodi d'occupazione compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione ch'essa applica.
Sezione 2. Lavoratori e disoccupati i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
Art. 73
Lavoratori
1. Un lavoratore soggetto alla legislazione di uno Stato membro diverso dalla Francia ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di quest'ultimo.
2. Il lavoratore soggetto alla legislazione francese ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Francia, agli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono tali familiari; il lavoratore deve soddisfare alle condizioni relative all'occupazione alle quali la legislazione francese subordina l'acquisto del diritto alle prestazioni.
3. Tuttavia, il lavoratore soggetto alla legislazione francese in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), ha diritto, per i familiari che l'accompagnano nel territorio dello Stato membro in cui è distaccato, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione francese e definite all'allegato V.
Art. 74
Disoccupati
1. Il disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione in forza della legislazione di uno Stato membro diverso dalla Francia, ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato come se risiedessero nel territorio di quest'ultimo.
2. Il disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione francese ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Francia, agli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato nel cui territorio essi risiedono.
Art. 75
Erogazione delle prestazioni e dei rimborsi
1.
a) Le prestazioni familiari sono erogate nei casi previsti all'articolo 73, paragrafi 1 e 3, dall'istituzione competente dello Stato alla cui legislazione il lavoratore è soggetto e, nel caso di cui all'articolo 74, paragrafo 1, dall'istituzione competente dello Stato secondo la cui legislazione il disoccupato beneficia delle prestazioni di disoccupazione. Esse vengono erogate conformemente alle disposizioni che dette istituzioni applicano, indipendentemente dal fatto che la persona fisica o giuridica alla quale tali prestazioni devono essere versate risieda o dimori nel territorio dello Stato competente o in quello di un altro Stato membro;
b) tuttavia, qualora le prestazioni familiari non siano destinate dalla persona a cui devono essere erogate al mantenimento dei familiari, l'istituzione competente eroga le suddette prestazioni, con effetto liberatorio, alla persona fisica o giuridica che ha effettivamente a carico i familiari, a richiesta e tramite l'istituzione del luogo in cui risiedono o l'istituzione designata o l'organismo determinato a tal fine dall'autorità competente del paese in cui risiedono;
c) due o più Stati membri possono convenire, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, che l'istituzione competente eroga le prestazioni familiari dovute secondo la legislazione di questi Stati o di uno di questi Stati alla persona fisica o giuridica cha ha l'onere effettivo dei familiari, direttamente o tramite l'istituzione del luogo della loro residenza.
2.
a) Nei casi previsti all'articolo 73, paragrafo 2, e all'articolo 74, paragrafo 2, gli assegni familiari vengono erogati dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari, secondo la legislazione che tale istituzione applica;
b) tuttavia, se in applicazione di tale legislazione gli assegni devono essere erogati al lavoratore, l'istituzione di cui al comma precedente versa tali assegni alla persona fisica o giuridica che effettivamente prende a carico i familiari nel luogo di residenza o, all'occorrenza, direttamente ai familiari suddetti;
c) l'istituzione competente rimborsa integralmente l'importo degli assegni erogati conformemente alle disposizioni dei commi precedenti. I rimborsi sono determinati ed effettuati secondo le modalità previste nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 97.
Art. 76
Regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni o ad assegni familiari a norma degli articoli 73 o 74 e a motivo dell'esercizio di un'attività professionale nel paese di residenza dei familiari
Il diritto alle prestazioni o agli assegni familiari dovuti a norma degli articoli 73 o 74 è sospeso se, per l'esercizio di un'attività professionale, le prestazioni o gli assegni familiari sono dovuti anche a norma della legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiedono i familiari.
Capo 8. Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani
Art. 77
Figli a carico di titolari di pensioni o di rendite
1. Il termine «prestazioni», ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari previsti per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale, nonché le maggiorazioni o supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari, eccettuati i supplementi concessi in base all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio il titolare di pensione o rendita o i figli risiedono, le prestazioni sono concesse secondo le seguenti norme:
a) al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita;
b) al titolare di pensioni o rendite dovute in base alle legislazioni di più Stati membri:
i) conformemente alla legislazione dello Stato sul cui territorio risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), oppure
ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati sotto la quale l'interessato ha compiuto il più lungo periodo di assicurazione, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se non è acquisito alcun diritto in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli Stati interessati, nel'ordine decrescente della durata dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di tali Stati.
Art. 78
Orfani
1. Il termine «prestazioni», ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari ed eventualmente gli assegni supplementari o speciali previsti per orfani, nonché le pensioni o le rendite per orfani, eccettuate le rendite per orfani concesse in virtù dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2.
Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono l'orfano o la persona fisica o giuridica che lo ha effettivamente a carico, le prestazioni per gli orfani sono concesse secondo le seguenti norme:
a) all'orfano di un lavoratore defunto che sia stato soggetto alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione di questo Stato;
b) all'orfano di un lavoratore defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri:
i) conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l'orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a),
ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati sotto la quale il lavoratore defunto ha compiuto il più lungo periodo di assicurazione, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se nessun diritto è acquisito in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli altri Stati interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di tali Stati.
Tuttavia, la legislazione dello Stato membro applicabile per l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 77 a favore dei figli di un titolare di pensione o di rendita rimane applicabile dopo il decesso del titolare per l'erogazione delle prestazioni agli orfani.
Art. 79
Disposizioni comuni alle prestazioni per figli a carico del titolare di pensioni e per orfani
1. Le prestazioni ai sensi degli articoli 77 e 78 sono erogate, secondo la legislazione determinata in applicazione delle disposizioni di tali articoli, dall'istituzione incaricata di applicarla e a suo carico, come se il titolare di pensione o rendita od il lavoratore defunto fosse stato soggetto alla sola legislazione dello Stato competente. Tuttavia:
a) se tale legislazione prevede che l'acquisizione, il mantenimento o il ricupero del diritto alle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di occupazione, tale durata è determinata tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 45 o dall'articolo 72, a seconda del caso;
b) se tale legislazione prevede che l'ammontare delle prestazioni è calcolato in funzione dell'ammontare della pensione o dipende dalla durata dei periodi di assocurazione, esso è calcolato in funzione dell'importo teorico determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2.
2. Qualora l'applicazione della norma fissata dal paragrafo 2, lettera b) ii), degli articoli 77 e 78 avesse l'effetto di rendere competenti più Stati membri essendo uguale la durata dei periodi assicurativi, le prestazioni, ai sensi dell'articolo 77 o dell'articolo 78, a seconda del caso, sono concesse conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati alla quale il lavoratore è stato soggetto per ultimo.
3. Il diritto alle prestazioni dovute in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 degli articoli 77 e 78 è sospeso se i figli danno diritto a prestazioni o ad assegni familiari in base alla legislazione di uno Stato membro, in conseguenza dell'esercizio di un'attività professionale. In questo caso, gli interessati sono considerati familiari di un lavoratore.
Lavoratori soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione
Lavoratori soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali l'importo della prestazione d'invalidità dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, o a legislazioni del tipo anzidetto e del tipo di cui alla sezione 1
Titolo IV. Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti
Art. 80
Composizione e funzionamento
1. La commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, qui di seguito denominata «commissione amministrativa», istituita presso la Commissione delle Comunità europee, è composta di un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, assistito all'occorrenza da consiglieri tecnici. Un rappresentante della Commissione delle Comunità europee partecipa con funzione consultiva alle sessioni della commissione amministrativa.
2. La commissione amministrativa si avvale dell'assistenza tecnica dell'Ufficio internazionale del lavoro, nel quadro degli accordi conclusi a tal fine tra la Comunità economica europea e l'Organizzazione internazionale del lavoro.
3.
Lo statuto della commissione amministrativa è stabilito dai suoi membri di comune accordo.
Le decisioni sulle questioni d'interpretazione previste all'articolo 81, lettera a), possono essere adottate soltanto all'unanimità. Esse sono oggetto della pubblicità necessaria.
4. Il segretariato della commissione amministrativa è assicurato dai servizi della Commissione delle Comunità europee.
Art. 81
Compiti della commissione amministrativa La commissione amministrativa è incaricata di:
a) trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento e degli ulteriori regolamenti o di ogni altro accordo che dovesse intervenire nel quadro di questi, senza pregiudizio del diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate di far ricorso alle procedure e alle giurisdizioni previste dalle legislazioni degli Stati membri, dal presente regolamento e dal trattato;
b) far effettuare, su richiesta delle autorità, istituzioni e giurisdizioni competenti degli Stati membri, tutte le traduzioni dei documenti che si riferiscono all'applicazione del presente regolamento, e in particolare le traduzioni delle richieste presentate dalle persone chiamate a beneficiare del presente regolamento;
c) promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri in materia di sicurezza sociale, specialmente ai fini di un'azione sanitaria e sociale di interesse comune;
d) promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri per accelerare, tenuto conto dell'evoluzione delle tecniche di gestione amministrativa, la liquidazione delle prestazioni dovute specialmente in materia d'invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), in applicazione delle disposizioni del presente regolamento;
e) riunire gli elementi da prendere in considerazione per la definizione dei conti relativi agli oneri che incombono alle istituzioni degli Stati membri in base al presente regolamento e liquidare i conti annuali tra dette istituzioni;
f) esercitare ogni altra funzione che rientri nella sua competenza in virtù delle disposizioni del presente regolamento e degli ulteriori regolamenti o di ogni altro accordo che dovesse intervenire nel quadro dei suddetti regolamenti;
g) presentare proposte alla Commissione delle Comunità europee in vista dell'elaborazione di ulteriori regolamenti e di una revisione del presente regolamento e dei regolamenti ulteriori.
Titolo V. Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti
Art. 82
Creazione, composizione e funzionamento
1.
È istituito un Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, qui di seguito denominato «Comitato consultivo», composto di trentasei membri titolari, in ragione, per ogni Stato membro, di:
a) due rappresentanti del governo, di cui almeno uno deve essere membro della commissione amministrativa,
b) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
c) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
Per ciascuna delle categorie sopraindicate, è nominato un membro supplente per ogni Stato membro.
2.
I membri titolari e i membri supplenti del Comitato consultivo sono nominati dal Consiglio che si adopera affinché, per quanto concerne i rappresentanti delle organizzazioni sindicali dei lavoratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro, si realizzi, nella composizione del Comitato consultivo, un'equa rappresentanza dei diversi settori interessati.
L'elenco dei membri titolari e dei membri supplenti è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. La durata del mandato dei membri titolari e dei membri supplenti è di due anni. Il mandato è rinnovabile. Al termine del mandato, i membri titolari ed i membri supplenti rimangono in carica sino a quando si sia provveduto a sostituirli o a rinnovare loro il mandato.
4. Il Comitato consultivo è presieduto da un membro della Commissione o da un rappresentante di quest'ultimo. Il presidente non partecipa al voto.
5. Il Comitato consultivo si riunisce almeno una volta all'anno. Esso è convocato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su domanda scritta rivolta al presidente da almeno un terzo dei membri. La domanda deve contenere proposte concrete per l'ordine del giorno.
6. Su proposta del suo presidente, il Comitato consultivo può, in via eccezionale, decidere di ascoltare persone o rappresentanti di organismi che abbiano un'ampia esperienza in materia di sicurezza sociale. Il Comitato consultivo fruisce inoltre, alle stesse condizioni della commissione amministrativa, dell'assistenza tecnica dell'Ufficio internazionale del lavoro, nel quadro degli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e l'Organizzazione internazionale del lavoro.
7.
I pareri e le proposte del Comitato consultivo devono essere motivati. Essi sono presi a maggioranza assoluta dei voti validi.
Il Comitato consultivo, a maggioranza dei suoi membri, stabilisce il suo regolamento interno, che è approvato dal Consiglio su parere della Commissione.
8. Il segretariato del Comitato consultivo è assicurato dai servizi della Commissione delle Comunità europee.
Art. 83
Compiti del Comitato consultivo Il Comitato consultivo è abilitato, su richiesta della Commissione delle Comunità europee, della commissione amministrativa o di propria iniziativa:
a) ad esaminare le questioni generali o di principio ed i problemi sollevati dall'applicazione dei regolamenti adottati nel quadro delle disposizioni dell'articolo 51 del trattato;
b) a formulare, per la commissione amministrativa, pareri in materia, nonché proposte per l'eventuale revisione dei regolamenti.
Titolo VI. Disposizioni varie
Art. 84
Cooperazione delle autorità competenti
1. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano tutte le informazioni concernenti:
a) i provvedimenti presi per l'applicazione del presente regolamento;
b) le modifiche delle loro legislazioni che possono influire sull'applicazione del presente regolamento.
2. Per l'applicazione del presente regolamento le autorità e le istituzioni degli Stati membri si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni è di massima gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri possono concordare il rimborso di alcune spese.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro mandatari.
4. Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati solo perché redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro. Essi possono eventualmente avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 81, lettera b).
Art. 85
Esenzioni o riduzioni di tasse - Dispensa dal visto di legalizzazione
1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previste dalla legislazione di uno Stato membro per gli atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato, è esteso agli atti o documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato membro o del presente regolamento.
2. Tutti gli atti e documenti di qualsiasi specie, da produrre per l'applicazione del presente regolamento, sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche e consolari.
Art. 86
Domande, dichiarazioni o ricorsi inoltrati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente
Le domande, dichiarazioni o ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato, sono ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tal caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato è considerata come la data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a darvi seguito.
Art. 87
Perizie mediche
1. Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato membro possono essere effettuate, dietro richiesta dell'istituzione competente, nel territorio di un altro Stato membro dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario di prestazioni, alle condizioni previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 97 o, in mancanza, alle condizioni concordate tra le autorità competenti degli Stati membri interessati.
2. Le perizie mediche effettuate alle condizioni previste al paragrafo 1 si considerano effettuate nel territorio dello Stato competente.
Art. 88
Trasferimenti da uno Stato membro all'altro delle somme dovute in applicazione del presente regolamento
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 106 del trattato, i trasferimenti di somme derivanti dall'applicazione del presente regolamento hanno luogo conformemente agli accordi vigenti in materia tra gli Stati membri interessati al momento del trasferimento. Qualora tra due Stati membri non siano in vigore accordi di tal genere, le autorità competenti di detti Stati o le autorità da cui dipendono i pagamenti internazionali stabiliscono, di comune accordo, le disposizioni necessarie per effettuare tali trasferimenti.
Art. 89
Modalità particolari di applicazione di talune legislazioni
Le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'allegato V.
Art. 90
Indennità di alloggio e prestazioni familiari istituite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento
Le indennità di alloggio e, per quanto riguarda il Lussemburgo, le prestazioni familiari che fossero istituite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento per motivi demografici, non saranno concesse agli interessati che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente.
Art. 91
Contributi a carico dei datori di lavoro o delle imprese non stabiliti nello Stato competente
Il datore di lavoro non può essere costretto a pagare contributi maggiorati per il fatto che il suo domicilio o la sede della impresa si trova nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente.