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Sez. L, Sentenza n. 3138 del 28/06/1989 (Rv. 463250 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - MOBILIARI - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - IN PRESENZA DI DICHIARAZIONE POSITIVA - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO - EFFETTI - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - ESPERIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463250-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - MOBILIARI - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - IN PRESENZA DI DICHIARAZIONE POSITIVA - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO - EFFETTI - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - ESPERIBILITÀ.*

L'ordinanza di assegnazione del credito emanata in presenza della dichiarazione positiva del terzo rappresenta l'atto giurisdizionale conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinando il trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, ed è soggetta all'opposizione agli Atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., la quale è preclusiva del ricorso previsto dall'art. 111 della Costituzione. (Conf 2744/85, mass n 440523).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 552, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)