Sez. 5, Sentenza n. 11058 del 10/12/2004 Cc. (dep. 22/03/2005) Rv. 231206 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - casi di ricorso | Ricorso straordinario per errore di fatto - Mancata riproduzione di uno dei motivi di ricorso - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - casi di ricorso
Ai fini dello straordinario mezzo di gravame previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen, deve ritenersi che la mancata riproduzione, in sede di motivazione della sentenza di legittimità, di uno dei motivi di ricorso, per effetto di mera omissione materiale dell'estensore, non autorizza, di per sé, a ritenere che la doglianza, che ne sostanziava il contenuto, sia rimasta estranea all'ambito della cognizione e del consequenziale giudizio della Corte, tenuto peraltro conto della chiara disposizione dell'art. 173, comma primo, delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 173 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)