Sez. 6, Sentenza n. 2106 del 10/06/1999 Cc. (dep. 12/07/1999) Rv. 214119 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - AGGRAVAMENTO DELLE ESIGENZE CAUTELARI | Richiesta del pubblico ministero - Necessità - Semplice parere favorevole - Equivalenza - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - AGGRAVAMENTO DELLE ESIGENZE CAUTELARI
Affinché il giudice provveda alla sostituzione di una misura cautelare già in atto con altra più grave ovvero all'aggravamento delle modalità applicative è necessario uno specifico atto propulsivo rappresentato dalla "richiesta" del pubblico ministero. (Fattispecie in cui la Corte Suprema ha annullato l'ordinanza che aggravava una misura coercitiva in quanto emessa su "parere" favorevole del p.m. sollecitato a esprimersi dal giudice in quanto l'imputato, già agli arresti domiciliari, era stato attinto da altra ordinanza di custodia cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)