Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2057 del 30/01/2020 (Rv. 656785 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata - Rinuncia del socio nei confronti della società - Regime fiscale del credito - Ritenuta fiscale - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE
In tema di imposte sui redditi di capitale, la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non altera il regime fiscale del credito oggetto di rinuncia, sicché, dovendosi considerare il credito comunque utilizzato, sebbene materialmente non incassato, sussiste l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2467, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 com. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 45 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)