Sez. L, Sentenza n. 8806 del 04/04/2008 (Rv. 602422 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Costituzione delle parti - Nullità - Rilevabilità - Preclusione - Individuazione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Nel processo civile l'invalidità della costituzione di una delle parti non integra una nullità rilevabile d'ufficio, senza alcun limite, in ogni stato e grado del giudizio. È da ritenersi, pertanto, preclusa, in sede di giudizio di cassazione, la questione dell'irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado che non sia stata già correttamente sollevata dinanzi al giudice di secondo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla regolarità del mandato difensivo, conferito da una USL senza la necessaria delibera del comitato di gestione avente ad oggetto la ratifica dell'operato del presidente, eccezione prospettata senza la precisazione del quadro normativo di riferimento a suo sostegno).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)