Sez. 4, Sentenza n. 6393 del 10/01/2012 Ud. (dep. 16/02/2012) Rv. 251951 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Lesioni provocate da animale - Abrogazione della lista delle razze pericolose - Irrilevanza - Ragioni.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE
Ai fini della responsabilità per lesioni provocate dall'aggressione di un pitbull, l'abrogazione dell'elenco di razze canine ritenute pericolose di cui all'ordinanza del ministero della salute 12 dicembre 2006 - che prevedeva per i predetti cani l'obbligo di guinzaglio e museruola - intervenuta con ordinanza 3 marzo 2009, non spiega alcun rilievo in ordine all'applicazione del principio di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., trattandosi di previsione rientrante nel novero delle norme amministrative cautelari, la cui violazione integra colpa specifica, che esauriscono la loro funzione di imputazione per colpa al momento del verificarsi del fatto, ma non incidono sulla fattispecie, sicché la modifica della norma precauzionale non muta la fattispecie incriminatrice - neanche sotto il profilo soggettivo, perché non mutano i criteri di imputazione soggettiva della colpa - rispetto alla quale non può, pertanto, assumere alcuna efficacia abrogante. Inoltre, la pericolosità degli animali non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante. Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)