Approvazione del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia
Testo in vigore al
Art. 72
1. Per le contravvenzioni prevedute dalla presente legge, non contemplate nel comma 1° dell'articolo precedente, il colpevole e' ammesso a far domanda di oblazione nel termine di 10 giorni da quello in cui la contravvenzione e' stata contestata.
2. La domanda di oblazione e' presentata alla Commissione venatoria provinciale, la quale trasmette gli atti col suo parere al Prefetto.
3. Sulla domanda di oblazione provvede il Prefetto, il quale determina discrezionalmente la somma da pagare a titolo di oblazione, entro i limiti della pena pecuniaria prevista per il reato di cui trattasi.
4. Se la domanda di oblazione non venga presentata nel termine suddetto, o la somma fissata dal Prefetto non venga pagata negli otto giorni dalla notifica, del decreto che la determina, il verbale di contravvenzione viene trasmesso all'autorita' giudiziaria per il procedimento penale, e il contravventore non e' piu' ammesso a fare oblazione.
5. Il pagamento della somma fissata dal Prefetto a titolo di oblazione, e delle eventuali spese, estingue il reato.
6. L'importo delle somme pagate a titolo di oblazione, a norma del presente articolo, e' devoluto alla Commissione venatoria provinciale.
Art. 73
1. Nel caso di condanna per contravvenzioni prevedute in questa legge, meta' dell'ammontare delle ammende riscosse e' devoluta alla Commissione venatoria provinciale, la quale deve destinarla, insieme con la meta' dell'importo delle somme pagate a titolo di oblazione volontaria a termini del precedente articolo, esclusivamente a beneficio degli agenti che abbiano accertate le contravvenzioni, mediante premi proporzionati all'importanza delle contravvenzioni stesse, ed alle difficolta' del servizio prestato.
2. Il presidente della Federazione nazionale fascista dei Cacciatori italiani di cui al successivo articolo 79, deve annualmente riferire al Ministro per l'agricoltura e le foreste sull'applicazione del presente articolo da parte delle Associazioni provinciali.
Titolo V. Organi consultivi.
Art. 74
1. Presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e' istituita la Commissione venatoria centrale, organo di consulenza tecnica per la pubblica Amministrazione per quanto riguarda l'applicazione della legge sulla caccia, e che ha il compito di dare parere sui provvedimenti da emanarsi dal Ministero dell'agricoltura e foreste in materia venatoria, e su ogni questione che, in ordine alla stessa, le verra' dal Ministro deferita per esame.
2. La Commissione e' nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e si compone del presidente e di tre membri di libera scelta del Ministro, fra i quali uno zoologo, del segretario generale del Comitato olimpico nazionale italiano e di sei membri in rappresentanza dei cacciatori e dei concessionari di bandite e riserve, designati dalla Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani, avuto riguardo alle zone venatorie ed alle categorie di cacciatori interessate.
3. Della Commissione fanno parte di diritto il direttore generale dell'agricoltura, il comandante il gruppo legioni della Milizia nazionale forestale, il direttore dell'Azienda foreste demaniali e il capo della divisione da cui dipendono i servizi della caccia.
4. I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati.
5. Per la trattazione di particolari questioni, il Ministro puo' chiamare, come consulenti, persone esperte del particolare argomento in esame.
Art. 75
1. Con decreto del Prefetto e' costituita, in ciascuna Provincia, la Commissione venatoria provinciale, che ha sede presso il Consiglio provinciale dell'economia, nel quale verra' inquadrata con le norme da stabilirsi nel regolamento.
2. Essa e' composta:
a) di sei soci dell'Associazione provinciale dei cacciatori, di cui due in rappresentanza dei concessionari di bandite o di riserve, nominati dal Prefetto su designazione della Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani;
b) di un professore di scienze naturali, preferibilmente zoologo, nominato dal Prefetto;
c) del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura;
d) di un ufficiale della Milizia nazionale forestale, designato dal Comando del gruppo legioni della Milizia nazionale forestale.
3. I membri di cui alle lettere a), b) e d) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il cassiere-economo: puo' pure eleggere un vice-presidente Funziona da revisore dei conti un ragioniere della Intendenza di finanza, designato dall'intendente.
5. Ai membri della Commissione non e' dovuta alcuna indennita' o medaglia di presenza. Il regolamento stabilira' le norme di funzionamento della Commissione.
Art. 76
1. Le Commissioni venatorie hanno i seguenti compiti:
a) invigilare sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia venatoria e provvedere nella Provincia, secondo le direttive indicate dalla Commissione venatoria centrale e d'intesa con la Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani, a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune lanciate, e alla repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellagione, a mezzo altresi' di apposite guardie giurate;
b) dare valido impulso nella Provincia ad una vasta azione di propaganda, che valga a diffondere fra i cacciatori e uccellatori e nei cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinanti la materia venatoria;
c) esaminare e trasmettere, con motivato parere, al Ministero dell'agricoltura e foreste, i voti formulati in materia venatoria e suggerire le proposte ritenute rispondenti agli interessi venatori della Provincia;
d) provvedere alla gestione dei fondi ad essa devoluti;
e) dar parere al Ministero dell'agricoltura e foreste d'accordo con le Commissioni venatorie delle Provincie confinanti, e comprese nello stesso compartimento, in ordine alle restrizioni da apportare al normale esercizio venatorio;
f) indicare al Ministero dell'agricoltura e foreste quali bandite o riserve rispondano agli scopi della legge, segnalandone l'effettivo rendimento;
g) dar parere allo stesso Ministero sulla costituzione delle bandite provinciali di rifugio e di ripopolamento e sulla concessione e revoca delle riserve, nonche' su tutte le questioni in materia di tecnica e di esercizio venatorio;
h) provvedere alla pubblicazione annuale, entro il mese di luglio, del manifesto riportante tutte le disposizioni relative all'esercizio della caccia.
Art. 77
1. In ogni compartimento venatorio, di cui all'art. 6, verra' costituita una Commissione venatoria compartimentale, presieduta da un membro della Commissione venatoria centrale designato dal Ministro, e composta di un membro di ciascuna delle Commissioni venatorie provinciali interessate designato dalla Commissione stessa.
2. Tale Commissione venatoria compartimentale si riunisce, nella sede che verra' dal Ministro designata, per dar parere al Ministero sulla compilazione del calendario venatorio e sulle restrizioni da apportare al normale esercizio venatorio nel compartimento; puo' altresi' essere convocata dal Ministro per dar parere su questioni interessanti il compartimento.
Art. 78
1. Negli Istituti zoologici delle Regie universita', nei Regi istituti superiori di agricoltura e negli Istituti sperimentali zootecnici puo' essere aggiunto un corso di zoologia applicata alla caccia.
2. Presso gli stessi enti possono essere istituiti Osservatori ornitologici, e puo' essere ai medesimi affidato l'incarico di eseguire ricerche scientifiche e di preparare materiale a scopo di istruzione venatoria.
3. Possono concedersi per concorso, ogni anno, borse di studio:
a) a laureati in agraria o in scienze naturali, per specializzarsi negli studi di zoologia applicata alla caccia;
b) al personale della Milizia nazionale forestale, che voglia apprendere in Italia od all'estero l'arte di allevare la selvaggina e dimostri di averne l'attitudine.
Titolo VI. Organizzazione dei cacciatori.
Art. 79
1. E' istituita in Roma la Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani, che si compone delle Associazioni provinciali dei cacciatori e delle rispettive sezioni, di cui agli articoli 82 e 84 e fa capo al Comitato olimpico nazionale italiano.
2. La Federazione, organo nazionale, che presiede a tutta l'attivita' sportiva dei cacciatori italiani, ha il compito di inquadrare e di organizzare, attraverso alle Associazioni provinciali ed alle rispettive sezioni, i cacciatori ed i concessionari di bandite e di riserve, al fine della piu' rigorosa disciplina nell'applicazione della legge in armonia con i superiori interessi nazionali.
3. In relazione a tale compito, la Federazione svolge una metodica e vasta azione intesa alla preparazione tecnica dei cacciatori e degli agenti di vigilanza, ed alla loro istruzione venatoria, anche per quanto concerne gli allevamenti ed i ripopolamenti, alla propaganda delle buone norme venatorie, alla organizzazione di gare, mostre, concorsi, esposizioni ed altre pubbliche manifestazioni, all'indirizzo della stampa venatoria ed alla difesa in genere degli interessi comunque attinenti all'esercizio della caccia.
4. La Federazione e' chiamata altresi' ad adempiere quei particolari compiti di studi, di esperienze e di gestioni relativi alla caccia, che essa intenda di assumere di sua iniziativa, col consenso della Amministrazione pubblica, o che le siano da questa ultima devoluti.
5. La Federazione coordina l'azione delle Associazioni provinciali e delle sezioni, e le rappresenta presso la pubblica Amministrazione.
6. La Federazione, in quanto svolge attivita' di carattere tecnico venatorio, e' posta sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste, che ne approva lo statuto e le eventuali modificazioni.
Art. 80
1. La Federazione e' riconosciuta come ente morale avente personalita' giuridica; e gli atti di essa sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro.
2. Nelle spese di organizzazione e di funzionamento della Federazione contribuisce il Ministero dell'agricoltura e foreste con non meno del 5 per cento delle entrate di cui all'art. 86 della presente legge.
Art. 81
1. Il presidente della Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani e' nominato dal Capo del Governo, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista.
2. Il presidente medesimo nomina, d'intesa col C.O.N.I., e presiede un Direttorio costituito secondo le modalita' dello statuto federale.
3. Del Direttorio fanno anche parte di diritto il segretario generale del C.O.N.I. ed un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste.
Art. 82
1. Nel capoluogo di ogni Provincia e' istituita una Associazione provinciale dei cacciatori, la quale e' l'organo provinciale della Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani ed alle cui dipendenze svolge, localmente, i compiti affidati alla Federazione stessa.
2. I cittadini che abbiano ottenuto la licenza di caccia o di uccellagione ed i concessionari di bandite o riserve, fanno parte di diritto dell'Associazione per la durata della rispettiva licenza o concessione.
3. All'atto del ritiro della licenza di caccia o di uccellagione dovra' essere corrisposto dall'interessato l'importo della speciale tessera del C.O.N.I.
4. Potranno essere ammessi nell'Associazione, con norme da stabilirsi nel regolamento, i cittadini che non abbiano piu' la licenza per ragioni di eta' o di salute e che abbiano speciali benemerenze venatorie.
5. Le Associazioni provinciali di cacciatori sono enti morali con propria personalita' giuridica. Esse sono rette da un Direttorio costituito dagli stessi componenti della Commissione provinciale venatoria, di cui all'art. 75, nominati in rappresentanza dei cacciatori e dei concessionari di bandite di riserve.
6. Le Associazioni medesime sono ammesse con gratuito patrocinio a costituirsi parte civile nei procedimenti per reati di caccia. Il presidente puo' farsi rappresentare da un membro della Commissione provinciale venatoria, o dal presidente della sezione, o dal fiduciario dell'Associazione.
7. Gli atti delle Associazioni sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro.
Art. 83
1. Le Associazioni provinciali dei cacciatori provvedono, entro il 31 luglio di ciascun anno, alla compilazione dell'«Albo», comprendente tutti gli inscritti, divisi per categoria; e cioe' i cacciatori, gli uccellatori, i concessionari di bandite, i concessionari di riserve ed infine i soci benemeriti.
2. Le Associazioni provvedono altresi' al censimento delle bandite e delle riserve, da compilarsi in base ai dati che verranno forniti alle Associazioni dal Ministero dell'agricoltura e foreste attraverso alle Commissioni venatorie provinciali.2
Art. 84
1. Con norme di carattere interno, da emanarsi dal C.O.N.I. d'intesa col Ministero dell'agricoltura e foreste, saranno disciplinati la costituzione ed il funzionamento delle sezioni delle Associazioni provinciali dei cacciatori nonche' la trasformazione delle societa' venatorie tuttora esistenti. Le sezioni delle Associazioni provinciali dei cacciatori saranno presiedute, a seconda del numero dei soci, da un Direttorio o da un fiduciario nominati dal presidente della Associazione provinciale, salvo ratifica della Federazione e di intesa con il prefetto della Provincia.
2. Nei Comuni che non siano sede dell'Associazione o d'una sezione sara' nominato, con le stesse modalita', un fiduciario.
Titolo VII. Fondi per la caccia.
Art. 85
1. La licenza annuale per la caccia e l'uccellagione e' soggetta al pagamento delle seguenti tasse:
a) licenza di caccia anche con porto di fucile, lire 100;
b) archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda su barche senza motore, lire 300;
2. ogni arma in piu', lire 185;
c) archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso, lire 96;
3. ogni arma, in piu', lire 6O;
d) Naie e panioni, con o senza richiami (uccellagione mobile), lire 100;
e) paretai, copertoni o prodifie senza contrappesi, lire 250;
f) roccoli, con o senza passate, lire 400:
g) bressanelle, lire 400;
h) paretai, copertoni e pradine, con contrappesi, lire 400;
i) boschetti e tordere con richiami, lire 400;
k) panie e panioni, con o senza richiami (uccellagione fissa), lire 250;
l) licenza annuale permanente per la caccia o l'uccellagione nelle riserve, rilasciata dal proprietario a terzi, lire 30.1
Art. 86
1. All'atto del rilascio della licenza di caccia o di uccellagione o del versamento all'Ufficio del registro della tassa di bollo per le tabelle indicanti il divieto di caccia nelle bandite e nelle riserve o l'appostamento, dovra' versarsi all'Ufficio del registro anche l'importo della seguente sopratassa:
1° per ogni licenza di caccia anche con porto di fucile, lire 10;
2° per ogni licenza di spingarda o di altra arma impostata, lire 25;
3° per ogni licenza di panie e panioni (uccellagione mobile), lire 10;
4° per ogni licenza di uccellagione con appostamento fisso, lire 25;
5° per ogni licenza di panie e panioni (uccellagione fissa), lire 25;
6° per ogni tabella indicante il divieto di caccia nelle bandite e nelle riserve o l'appostamento, lire 0,10.
2. Similmente per ogni lire 100 o frazione di lire 100 di imposta ettariale per le riserve, verra' imputato ai riservisti un maggiore onere di lire 10, da riscuotersi nei modi che verranno indicati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.
3. Il provento della sopratassa, e quello del maggiore onere a carico dei riservisti, di cui ai precedenti comma, e' devoluto alle Commissioni venatorie provinciali. A tale effetto verranno istituiti, con decreto del Ministro per le finanze, due appositi capitoli: l'uno nello stato di previsione dell'entrata, e l'altro dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste; lo stanziamento di quest'ultimo capitolo sara' variato con decreto dello stesso Ministro per le finanze in relazione all'importo dell'entrata, sotto deduzione di un ventesimo per spese di riscossione.
Art. 87
1. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvedera' ad assegnare ad ogni Commissione venatoria provinciale una somma eguale all'80 per cento degli introiti di ciascuna Provincia.
2. In attesa dell'accertamento dei proventi effettivi, il Ministro potra' assegnare alle Commissioni provinciali acconti, per l'importo non superiore ai tre quarti della somma presumibilmente dovuta, e salvo conguaglio finale.
3. Le Commissioni venatorie provinciali impiegheranno le somme loro spettanti, sotto controllo ministeriale, nelle spese necessarie al funzionamento proprio ed a quello delle Associazioni provinciali e delle rispettive sezioni, nonche' nelle spese per la sorveglianza sulla caccia, per i ripopolamenti e per la manutenzione ed il funzionamento di bandite.
4. Sul fondo residuale inscritto al detto capitolo di spesa, il Ministro per l'agricoltura e le foreste potra' disporre ulteriori assegnazioni alle Commissioni provinciali, a seconda degli speciali bisogni venatori locali, dopo aver provveduto alle spese generali della organizzazione dei cacciatori, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.
Art. 88
1. Alle spese per l'applicazione della presente legge, compresi i premi agli agenti scopritori delle contravvenzioni e i servizi di vigilanza e di ispezione, nonche' ai contributi o sussidi che il Ministro per l'agricoltura e le foreste creda di disporre a favore di enti o di privati, ai fini della presente legge, si provvede con un fondo di un milione, da iscriversi annualmente nel bilancio del Ministero per l'agricoltura e foreste.
2. Il Ministro provvedera' a ripartire lo stanziamento tra i capitoli dello stato di previsione: servizio tecnico per la caccia, spese per ispezioni, spese per vigilanza.
3. Le somme che risultassero disponibili al 30 giugno di ogni anno sui suddetti stanziamenti, resteranno impegnate per successive erogazioni allo stesso titolo, e il Ministro avra' facolta' di trasportarle dall'uno all'altro dei capitoli relativi al servizio della caccia.
Titolo VIII. Disposizioni finali.
Art. 89
1. Sono abrogate tutte le altre norme vigenti in materia di caccia, ad eccezione di quelle concernenti i privilegi delle Regie bandite e riserve e quelle riguardanti i Parchi nazionali.
Art. 90
1. Con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e affari di culto e per le finanze, ed udita la Commissione centrale venatoria, verranno stabilite le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.
Art. 91
1. Salvo per quanto e' disposto dagli articoli 19, 20, 21, 23, 44 ultimo comma, 51 secondo comma, e 62 e per quanto riguarda le date di apertura e di chiusura delle caccie primaverili del 1931, limitatamente al territorio delle vecchie Provincie, la presente legge entrera' in vigore il giorno 1° agosto 1931 - Anno IX.
2. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
3. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
Acerbo.