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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Testo in vigore al

Art. 50

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessita'.

Art. 51

1. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e uomini.

2. La legge puo', per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

3. Chi e' chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52

1. La difesa della Patria e' sacro dovere del cittadino.

2. Il servizio militare e' obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ne' l'esercizio dei diritti politici.

3. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53

1. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva.

2. Il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita'.

Art. 54

1. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

2. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Parte II. Ordinamento della repubblica

Titolo I. Il parlamento

Sezione I. Le Camere.

Art. 55

1. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56

1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto.

2. Il numero dei deputati e' di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.20

3. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di eta'.

4. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.320

Art. 57

1. Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

2. Il numero dei senatori elettivi e' di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.20

3. Nessuna Regione o Provincia autonoma puo' avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.20 .

4. La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.20

Art. 58

1. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto ....

2. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59

1. E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi e' stato Presidente della Repubblica.

2. Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque.

Art. 60

1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

2. La durata di ciascuna Camera non puo' essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.3

Art. 61

1. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

2. Finche' non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62

1. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

2. Ciascuna Camera puo' essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

3. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e' convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63

1. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

2. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

1. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

3. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non e' presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

4. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65

1. La legge determina i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con l'ufficio di deputato o di senatore.

2. Nessuno puo' appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

1. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita'.

Art. 67

1. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68

1. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento puo' essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, ne' puo' essere arrestato o altrimenti privato della liberta' personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

3. Analoga autorizzazione e' richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69

1. I membri del Parlamento ricevono una indennita' stabilita dalla legge.

Sezione II. La formazione delle leggi.

Art. 70

1. La funzione legislativa e' esercitata collettivamente dalle due Camere.