Sez. 5, Sentenza n. 22588 del 11/12/2012 (Rv. 624622 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE | Base imponibile - Determinazione - Risoluzione consensuale del contratto di locazione - Conseguenze - Comprensione del reddito nella base imponibile - Esclusione - Fondamento - Omessa registrazione della risoluzione - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, non può essere incluso nella base imponibile il reddito della locazione - ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - corrispondente ai canoni non corrisposti in ragione della risoluzione consensuale del contratto di locazione prima della scadenza, in quanto un contratto rislto non può essere considerato fonte di produzione di redditi, restando irrilevante la mancata registrazione della risoluzione, che risponde a mere finalità di pubblicità, senza incidere sul regime sostanziale del rapporto contrattuale.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 346 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)