Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12794 del 13/05/2021 (Rv. 661434 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO | Prova civile - Riproduzione informatica - Disconoscimento - Modalità - Requisiti di contenuto e forma - Effetti.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Cod. Civ. art. 2712, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)