Sez. L, Sentenza n. 1878 del 02/04/1981 (Rv. 412565 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUZIONE - INDENNITA PER SPESE DI ISTRUZIONE DEI FIGLI - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUZIONE - INDENNITA PER SPESE DI ISTRUZIONE DEI FIGLI - INCLUSIONE.*
L'indennita per spese d'istruzione dei figli ha lo scopo di adeguare la retribuzione alle esigenze del lavoratore e della sua famiglia e percio, ai sensi dell'art 27 del DPR 30 maggio 1955 n 797 (anche nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art 12 della legge 30 aprile 1969 n 153), deve essere considerata parte integrante della retribuzione anche ai fini della sua assoggettabilita alla contribuzione assicurativa. (V 1455/71, mass n 351749).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)