diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5235 del 24/10/1985 (Rv. 442525 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE - ART. 19 D.L. 30 SETTEMBRE 1982 N. 688 - EFFICACIA RETROATTIVA - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ ALLE CONTROVERSIE PENDENTI ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442525-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE - ART. 19 D.L. 30 SETTEMBRE 1982 N. 688 - EFFICACIA RETROATTIVA - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ ALLE CONTROVERSIE PENDENTI ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*

L'art. 10 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982 n. 873 - norma che prevede che chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo e diritti erariali, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'Onere relativo non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale - ha portata retroattiva e quindi trova applicazione, quale jus superveniens, alle controversie che, per non essersi formato il giudicato, sono ancora in corso, anche, se pendenti in grado di giudizio di legittimità. (Conf 449/83, mass n 428646).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)