Sez. L, Sentenza n. 5148 del 19/04/2000 (Rv. 535883 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) | Notificazione ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ. effettuata presso il domicilio del procuratore costituito ma a soggetto diverso o in ogni caso senza indicazione del nome del procuratore - Nullità - Sanabilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)
La notificazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ. deve essere completa in tutti i suoi elementi, onde, se la parte ha nominato il procuratore indicando il domicilio dello stesso, deve ritenersi nulla la notificazione eseguita in detto luogo, ma effettuata a soggetto diverso dal procuratore costituito, e comunque senza indicazione del nome del predetto legale, giacché in tal modo non può aversi giuridica certezza che l'atto sia stato conosciuto da chi aveva il compito di valutare la linea difensiva da adottare; tale nullità deve ritenersi sanata ove l'atto abbia in ogni caso raggiunto il suo scopo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)