Sez. L - , Sentenza n. 26479 del 08/11/2017 (Rv. 646145 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Copie informatiche del fascicolo informatico - Assenza di firma digitale del cancelliere - Irrilevanza ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012 - Estensione a tutti gli atti digitalizzati - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
In tema di processo telematico, le copie informatiche del fascicolo digitale equivalgono all’originale, anche se prive della firma del cancelliere, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, nel testo “ratione temporis” vigente, disposizione applicabile a tutti gli atti digitalizzati, come si desume dal tenore letterale della norma, riferito all’intero contenuto del fascicolo informatico.
Riferimenti normativi: Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)