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Sez. 2, Sentenza n. 4842 del 25/07/1980 (Rv. 408667 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - O PER ENTRAMBE - FORMA ESPRESSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DESUNZIONE DELLA ESSENZIALITA DEL TERMINE DA ALTRE CIRCOSTANZE - SUFFICIENZA - CONSEGUENTI ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1980-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408667-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - O PER ENTRAMBE - FORMA ESPRESSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DESUNZIONE DELLA ESSENZIALITA DEL TERMINE DA ALTRE CIRCOSTANZE - SUFFICIENZA - CONSEGUENTI ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - OGGETTO.*

L'essenzialita del termine puo risultare non solo da espressa qualificazione delle parti, ma anche da altre circostanze quali, ad esempio, l'evidente interesse di una o di tutte le parti a che il negozio sia concluso entro un determinato tempo o l'inidoneita del negozio stesso a conseguire, al di la di una certa data, l'assetto degli interessi propostosi dai contraenti. In tali casi, e, peraltro, necessaria l'indagine del giudice diretta ad accertare, in Mancanza di una manifestazione di volonta espressa ed inequivoca dei contraenti, che le circostanze suddette ricorrano nella particolare fattispecie al suo esame.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)