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Sez. 2, Sentenza n. 4061 del 30/10/1956 (Rv. 881440 - 01)

MANDATO - DEBITO DELL'AMMINISTRATORE PER LE SOMME DA LUI RISCOSSE - DEBITO DI VALUTA. APPELLO. - SENTENZA NON DEFINITIVA - IMPUGNAZIONE DOPO LA SENTENZA DEFINITIVA - FORMA DELL'APPELLO INCIDENTALE - IMPUGNAZIONE DELLA PRIMA SENTENZA PROPOSTA CON APPELLO PRINCIPALE DALLA PARTE CHE NON HA IMPUGNATO LA SENTENZA DEFINITIVA - TERMINI.
Stato
decisa il 1956-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881440-01

MANDATO - DEBITO DELL'AMMINISTRATORE PER LE SOMME DA LUI RISCOSSE - DEBITO DI VALUTA. APPELLO. - SENTENZA NON DEFINITIVA - IMPUGNAZIONE DOPO LA SENTENZA DEFINITIVA - FORMA DELL'APPELLO INCIDENTALE - IMPUGNAZIONE DELLA PRIMA SENTENZA PROPOSTA CON APPELLO PRINCIPALE DALLA PARTE CHE NON HA IMPUGNATO LA SENTENZA DEFINITIVA - TERMINI.

A) il debito dell'amministratore per le somme da lui riscosse e che deve rimettere al mandante, ha natura pecuniaria ed e soggetto, pertanto, al principio nominalistico. B) la formulazione della riserva diretta al differimento dell'appello ha per effetto di sostituire all'osservanza del termine acceleratorio o di decadenza l'Onere di proporre l'appello unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o a quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio. Quest'Onere è assolto non soltanto nel caso in cui l'impugnazione contro la seconda sentenza sia proposta dalla stessa parte che intende impugnare la prima, ma anche se l'impugnazione, sempre contro la seconda sentenza, sia proposta da altra parte. Quindi, chi è rimasto soccombente nella prima sentenza non definitiva può impugnarla in via incidentale, senza, peraltro impugnare la sentenza successiva (rispetto alla quale impugnazione egli potrebbe essere carente d' interesse) se contro tale sentenza successiva sia stata proposta impugnazione in via principale. Nel caso in cui l'impugnazione contro la prima sentenza sia stata invece proposta con la Forma dell'appello principale e non con quella incidentale l'osservanza di tale differente modalità non comporta pregiudizio alcuno all'impugnazione medesima, purché si realizzi il simultaneus processus e sia rispettato il termine per l'impugnazione incidentale (art. 333 e 343 codice di proc. civile).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)