Sez. 1, Sentenza n. 1312 del 25/02/1980 (Rv. 404832 - 01)
IGIENE E SANITA PUBBLICA - ATTIVITA SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - SPECIALITA MEDICINALI (PRODUZIONE E COMMERCIO) - IN GENERE - SCONTO OBBLIGATORIO A FAVORE DEGLI ENTI ASSISTENZIALI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 4 DELLA LEGGE N 692 DEL 1955 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
IGIENE E SANITA PUBBLICA - ATTIVITA SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - SPECIALITA MEDICINALI (PRODUZIONE E COMMERCIO) - IN GENERE - SCONTO OBBLIGATORIO A FAVORE DEGLI ENTI ASSISTENZIALI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 4 DELLA LEGGE N 692 DEL 1955 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale dell'art 4 della legge 4 agosto 1955, n 692, per contrasto con gli artt 23 e 53 cost, sotto il profilo che lo sconto obbligatorio sui medicinali a favore degli enti assistenziali comporta una disparita di trattamento, non tanto fra le diverse categorie di imprese farmaceutiche, quanto, piuttosto, fra le singole imprese, dal momento che lo sconto inciderebbe in misura maggiore sulle industrie la cui produzione e prevalentemente assorbita dalla domanda mutualistica. Cio perche l'Obbligo dello sconto colpisce ciascuna impresa non gia in quanto singola, ma in quanto rientrante nelle categorie di quelle che forniscono medicinali agli enti mutualistici, ed e rapportato al quantum delle forniture in concreto effettuate. (Conf 4637/78, mass n 394307).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 53, Legge 04/08/1955 num. 692 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)