Sez. 5, Sentenza n. 5186 del 22/04/1983 Ud. (dep. 03/06/1983) Rv. 159354 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE - TENTATIVO PUNIBILE - ESTREMI - DISTINZIONE TRA ATTI PREPARATORI ED ATTI ESECUTIVI - IRRILEVANZA.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE - TENTATIVO PUNIBILE - ESTREMI - DISTINZIONE TRA ATTI PREPARATORI ED ATTI ESECUTIVI - IRRILEVANZA.*
Ai fini del tentativo, avendo il vigente codice penale abbandonato la distinzione tra Atti preparatori ed Atti esecutivi, occorre solo, a norma dell'art. 56 cod. pen., che gli Atti compiuti siano idonei ed univoci: che abbiano cioè un valore causale capace di produrre l'evento, ed un valore sintomatico rivelatore della effettiva intenzione dell'agente di commettere un determinato delitto.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)