diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1728 del 07/06/1968 (Rv. 333589 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - DI CONTROLLO- PREVENTIVO - VISTO - FUNZIONE - MANCANZA- INEFFICACIA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - RIMEDI - ELIMINAZIONE DI VIZI DELL'ATTO - REGISTRAZIONE CON RISERVA.*
Stato
decisa il 1968-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333589-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - DI CONTROLLO- PREVENTIVO - VISTO - FUNZIONE - MANCANZA- INEFFICACIA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - RIMEDI - ELIMINAZIONE DI VIZI DELL'ATTO - REGISTRAZIONE CON RISERVA.*

Il visto della Corte dei conti non e un elemento essenziale, attinente all'esistenza e alla perfezione dell'atto soggetto a controllo, ma e un atto autonomo, a se stante, dotato di una propria individualita giuridica, che ha la conseguenza di rimuovere un ostacolo posto dall'ordinamento circa gli effetti dell'atto, di rendere, cioe, efficace il provvedimento su cui viene apposto. Pertanto, il provvedimento privo del visto e inefficace, ed al rifiuto dell'organo di controllo la amministrazione puo ovviare o eliminando dall'atto controllato quei vizi che hanno determinato il rifiuto, oppure, ma non in ogni caso, con una manifestazione di volonta politica, richiedendone la registrazione con riserva.*

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1934 num. 1214 art. 17, Legge 12/07/1934 num. 1214 art. 25, Legge 12/07/1934 num. 1214 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)