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Sez. L, Sentenza n. 5918 del 18/03/2005 (Rv. 580266 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Richiesta in giudizio di declaratoria di illegittimità del licenziamento - Eccezione di decadenza dalla impugnazione e accettazione del tfr - Eccezione di mutuo consenso contenuta in note autorizzate - Tardività - Accertamento dello scioglimento del rapporto per mutuo consenso - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580266-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

Nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia chiesto in giudizio la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli ed il datore di lavoro abbia chiesto il rigetto della domanda eccependo la decadenza dalla impugnazione e l'accettazione del trattamento di fine rapporto, incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che, sulla base della eccezione, contenuta nelle note autorizzate, dichiari la cessazione del rapporto lavorativo per mutuo consenso, atteso che la contestazione dei fatti costitutivi della domanda, effettuata dal convenuto solo nelle note difensive depositate in giudizio prima della discussione e della pronuncia della sentenza di primo grado, deve considerarsi tardiva e la relativa eccezione deve ritenersi irrilevante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1372, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)