Sez. 3, Sentenza n. 1121 del 18/04/1973 (Rv. 363609 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La nullita di un negozio e rilevabile in Cassazione, anche in deroga al principio della non deducibilita di oggetti nuovi della controversia, purche la nullita risulti fondata su elementi di fatto gia acquisiti nella Sede di merito. (V 3119/71, mass n 354454; 1493/71, mass n 351828; (V 649/71, mass n 350372).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)