Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010
Testo in vigore al
Art. 79 Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione
1.
Gli Stati membri partecipanti assicurano che, quando il Comitato avvia un'azione di risoluzione e purché tale azione garantisca ai depositanti il mantenimento dell'accesso ai propri depositi, il sistema di garanzia dei depositi cui l'ente è affiliato sia responsabile per gli importi di cui all'articolo 109, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/59/UE.
Il pertinente sistema di garanzia dei depositi si surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti garantiti nella procedura di liquidazione per un importo pari al loro pagamento.
2. La determinazione dell'importo di cui il sistema di garanzia dei depositi risponde conformemente al paragrafo 1 del presente articolo è conforme alle condizioni di cui all'articolo 20.
3. Prima di decidere, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, l'importo di cui il sistema di garanzia dei depositi risponde, il Comitato consulta l'autorità designata interessata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/49/UE, tenendo pienamente conto dell'urgenza della questione in esame.
4. Quando i depositi ammissibili presso un ente soggetto a risoluzione sono trasferiti ad un'altra entità tramite lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte, i depositanti non vantano alcun diritto a norma della direttiva 2014/49/UE nei confronti del sistema di garanzia dei depositi in relazione a qualsiasi parte dei loro depositi presso l'ente soggetto a risoluzione non trasferiti, purché l'importo dei fondi trasferiti sia pari o superiore al livello di copertura aggregato di cui all'articolo 6 di tale direttiva.
5.
Fermi restando i paragrafi da 1a 4, qualora i mezzi finanziari disponibili del sistema di garanzia dei depositi siano utilizzati in maniera conforme e siano successivamente ridotti a meno dei due terzi del livello-obiettivo del sistema di garanzia dei depositi, l'ammontare dei contributi regolari al sistema di garanzia dei depositi è fissato al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni.
La passività di un sistema di garanzia dei depositi non supera l'ammontare pari al 50 % del suo livello-obiettivo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE.
In ogni circostanza, la partecipazione del sistema di garanzia dei depositi a norma del presente regolamento non supera le perdite che esso avrebbe subito in caso di liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza.
Titolo VI. Altre disposizioni
Art. 80 Privilegi e immunità
Al Comitato e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE.
Art. 81 Regime linguistico
1. Al Comitato si applica il regolamento n. 1 del Consiglio23.
2. Il Comitato decide riguardo al regime linguistico interno del Comitato.
3. Il Comitato può decidere quali lingue ufficiali utilizzare per l'invio dei documenti alle istituzioni o agli organi dell'Unione.
4. Il Comitato può concordare con ogni autorità nazionale di risoluzione la lingua o le lingue in cui devono essere redatti i documenti da inviare alle autorità nazionali di risoluzione o che queste ultime devono inviare.
5. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento del Comitato sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.
Art. 82 Personale
1.
Al personale del Comitato si applicano lo statuto, il regime applicabile e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione per la loro applicazione.
In deroga al primo comma, il presidente, il vicepresidente e i quattro membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), sono assimilabili, rispettivamente, al vicepresidente, al giudice e al cancelliere della Corte di giustizia per quanto concerne gli emolumenti e l'età pensionabile, come definiti nel regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio24. Essi non sono soggetti all'età massima di pensionamento. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento o dal regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom, si applicano per analogia lo statuto dei funzionari e il regime applicabile.
2. Il Comitato, in accordo con la Commissione, adotta le misure di attuazione necessarie a norma delle disposizioni dell'articolo 110 dello statuto.
3. Il Comitato esercita, relativamente al suo personale, i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile.
Art. 83 Scambio di personale
1. Il Comitato può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non assunto dal Comitato.
2. Il Comitato in sessione plenaria adotta decisioni appropriate che stabiliscono le regole in materia di scambio e distacco di personale tra il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione e tra tali autorità.
3. Il Comitato crea gruppi interni per la risoluzione composti da personale proprio e dal personale delle autorità nazionali di risoluzione, nonché osservatori provenienti dalle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti, ove del caso.
4. Qualora istituisca gruppi interni per la risoluzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il Comitato nomina i coordinatori di tali gruppi tra il proprio personale. Conformemente all'articolo 51, paragrafo 3, i coordinatori possono essere invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni della sessione esecutiva del Comitato alle quali partecipano i membri nominati dai rispettivi Stati membri in conformità dell'articolo 53, paragrafi 3 e 4.
Art. 84 Comitati interni
Il Comitato può istituire comitati interni che gli forniscano consulenza e documenti di orientamento per l'assolvimento delle funzioni a esso attribuite dal presente regolamento.
Art. 85 Commissione per i ricorsi
1. Il Comitato istituisce una commissione per i ricorsi allo scopo di decidere in merito ai ricorsi presentati a norma del paragrafo 3.
2. La commissione per i ricorsi è composta da cinque persone di elevata reputazione, provenienti dagli Stati membri e in possesso di comprovate conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito delle risoluzioni, di livello sufficientemente elevato nel settore dei servizi bancari o di altri servizi finanziari, escluso il personale in servizio del Comitato nonché quello in servizio delle autorità di risoluzione o di altri istituzioni, organi e organismi nazionali o dell'Unione coinvolti nell'assolvimento dei compiti attribuiti al Comitato dal presente regolamento. La commissione per i ricorsi possiede risorse e competenze sufficienti per fornire consulenza giuridica qualificata sulla legittimità dell'esercizio dei poteri da parte del Comitato. I membri della suddetta commissione e due supplenti sono nominati dal Comitato per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta, successivamente a un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le persone nominate non sono vincolate da alcuna istruzione.
3.
Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità di risoluzione, può proporre ricorso contro una decisione del Comitato di cui all'articolo 10, paragrafo 10, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 1, agli articoli da 38 a 41, all'articolo 65, paragrafo 3, all'articolo 71 e all'articolo 90, paragrafo 3, avente come destinatario tale persona o che la riguarda direttamente e individualmente.
Il ricorso, assieme a una memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto alla commissione per i ricorsi entro due mesi dalla data di notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza di notifica, dal giorno in cui la persona interessata è venuta a conoscenza della decisione.
4.
La commissione per i ricorsi decide in merito al ricorso entro un mese dalla data di presentazione dello stesso.
Essa decide sulla base della maggioranza di almeno tre dei suoi cinque membri.
5. I membri della commissione per i ricorsi agiscono in modo indipendente e nel pubblico interesse. A tal fine, essi rendono una dichiarazione pubblica di impegni e una dichiarazione pubblica di interessi con le quali indicano eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere ritenuti in contrasto con la loro indipendenza o l'assenza di tali interessi.
6.
La presentazione di un ricorso conformemente al paragrafo 3 non ha effetto sospensivo.
La commissione per i ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.
7. Se il ricorso è ammissibile, la commissione per i ricorsi ne esamina la fondatezza. Essa invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro un periodo di tempo determinato, le osservazioni sulle sue notifiche o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Le parti del procedimento di ricorso possono presentare osservazioni orali.
8. La commissione per i ricorsi può confermare la decisione presa dal Comitato o rinviare il caso a quest'ultimo. Il Comitato è vincolato dalla decisione della commissione per i ricorsi e adotta una decisione modificata sul caso.
9. Le decisioni della commissione per i ricorsi sono motivate e notificate alle parti.
10. La commissione per i ricorsi adotta e pubblica il suo regolamento interno.
Art. 86 Azioni dinanzi alla Corte di giustizia
1. Le decisioni della commissione per i ricorsi o del Comitato, ove non vi sia la possibilità di ricorrere dinanzi alla suddetta commissione, possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 263 TFUE.
2. Stati membri, istituzioni dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica possono intentare un'azione giudiziaria dinanzi alla Corte di giustizia avverso le decisioni del Comitato a norma dell'articolo 263 TFUE.
3. Nel caso in cui il Comitato abbia l'obbligo di intervenire e ometta di adottare una decisione, è possibile avviare dinanzi alla Corte di giustizia un procedimento per carenza a norma dell'articolo 265 TFUE.
4. Il Comitato prende i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.
Art. 87 Responsabilità del Comitato
1. La responsabilità contrattuale del Comitato è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dal Comitato.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale, il Comitato risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi in materia di responsabilità delle autorità pubbliche degli Stati membri, i danni cagionati dal Comitato stesso o dai membri del suo personale nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare le loro funzioni di risoluzione, compresi gli atti e le omissioni a sostegno di una procedura di risoluzione estera.
4. Il Comitato risarcisce un'autorità nazionale di risoluzione per i danni che è stata condannata a risarcire da un tribunale nazionale o che essa, d'accordo con il Comitato, si è impegnata a risarcire in base ad una composizione amichevole, che siano le conseguenze di un atto o di un'omissione commessi da tale autorità nazionale di risoluzione nel corso della risoluzione — ai sensi del presente regolamento — di entità e gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e di entità e gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali paragrafi o conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma. Tale obbligo non si applica nel caso in cui tale atto od omissione abbia costituito una violazione del presente regolamento, di un'altra disposizione del diritto dell'Unione, di una decisione del Comitato, del Consiglio o della Commissione, commessa intenzionalmente o a seguito di un errore di valutazione grave e manifesto.
5. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative ai paragrafi 3 e 4. Le azioni in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine.
6. La responsabilità personale dei dipendenti del Comitato verso il Comitato stesso è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari o dal regime ad essi applicabile.
Art. 88 Segreto professionale e scambio di informazioni
1.
I membri del Comitato, il vicepresidente, i membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), il personale del Comitato e il personale scambiato o distaccato dagli Stati membri partecipanti che svolgono funzioni di risoluzione sono soggetti all'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 339 TFUE e delle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione, anche dopo aver cessato le proprie funzioni. In particolare ad essi è fatto divieto di comunicare a qualsiasi persona o autorità le informazioni riservate ricevute nel corso della loro attività professionale o ricevute da un'autorità competente o da un'autorità di risoluzione in relazione alle loro funzioni a norma del presente regolamento, a meno che ciò non avvenga nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento o in forma sommaria o aggregata, tale per cui le entità di cui all'articolo 2 non possano essere identificate, oppure previo consenso espresso dell'autorità o dell'entità che fornisce tali informazioni.
Le informazioni soggette agli obblighi in materia di segreto professionale non sono comunicate ad altra entità pubblica o privata, tranne quando tale comunicazione è necessaria ai fini di un'azione giudiziaria.
Tali obblighi si applicano altresì ai potenziali acquirenti contattati per preparare la risoluzione di un'entità ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.
2. Il Comitato garantisce che le persone che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, servizi relativi all'assolvimento delle sue funzioni, compresi i funzionari del Comitato e altre persone autorizzate dallo stesso o incaricate dalle autorità nazionali di risoluzione di effettuare ispezioni in loco, siano vincolati a obblighi in materia di segreto professionale equivalenti a quelli che figurano al paragrafo 1.
3. Gli obblighi di segreto professionale di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli osservatori che partecipano alle riunioni del Comitato e agli osservatori di Stati membri non partecipanti che fanno parte di gruppi interni per la risoluzione in conformità dell'articolo 83, paragrafo 3.
4. Il Comitato adotta le misure necessarie per assicurare la corretta gestione e il corretto trattamento delle informazioni riservate.
5. Prima che le informazioni siano divulgate il Comitato si assicura che non contengano alcuna informazione riservata valutando i possibili effetti di tale divulgazione sull'interesse pubblico per quanto concerne la politica finanziaria, monetaria o economica, sugli interessi commerciali delle persone fisiche e giuridiche, sulle finalità delle ispezioni, sulle indagini e sugli audit. La procedura di verifica degli effetti generati dal divulgare le informazioni comprende una specifica valutazione delle conseguenze di un'eventuale divulgazione del contenuto e dei dettagli relativi ai piani di risoluzione di cui agli articoli 8 e 9, all'esito di eventuali valutazioni effettuate a norma dell'articolo 10 o al programma di risoluzione di cui all'articolo 18.
6. Il presente articolo non impedisce al Comitato, al Consiglio, alla Commissione, alla BCE, alle autorità nazionali di risoluzione o alle autorità nazionali competenti, compresi i loro dipendenti ed esperti, di condividere, ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione, informazioni tra di loro e con i ministeri competenti, le banche centrali, i sistemi di garanzia dei depositi, il sistema di indennizzo degli investitori, le autorità competenti della procedura ordinaria di insolvenza, le autorità di risoluzione e le autorità competenti di Stati membri non partecipanti, l'ABE, ovvero, alle condizioni di cui all'articolo 33, le autorità di paesi terzi omologhe delle autorità di risoluzione o, nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza, con un potenziale acquirente.
Art. 89 Protezione dei dati
Il presente regolamento fa salvi gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio25 o gli obblighi a carico del Comitato, del Consiglio e della Commissione in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio26 nell'esercizio delle loro competenze.
Art. 90 Accesso ai documenti
1. Ai documenti in possesso del Comitato si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio27.
2. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, il Comitato adotta misure pratiche per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Le decisioni prese dal Comitato in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo o di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia, previo ricorso alla commissione per i ricorsi di cui all'articolo 85 del presente regolamento, se del caso, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 TFUE.
4. Le persone oggetto delle decisioni del Comitato hanno il diritto di accedere al fascicolo di quest'ultimo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei rispettivi segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori del Comitato.
Art. 91 Regime di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate
Il Comitato applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, enunciate nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione28. I principi di sicurezza comportano anche l'applicazione di disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione di tali informazioni.
Art. 92 Corte dei conti
1. La Corte dei conti elabora una relazione speciale per ciascun periodo di 12 mesi che decorre dal 1o aprile di ogni anno.
2. Ogni relazione prende in esame se:
a) è stata prestata sufficiente attenzione all'economia, all'efficienza e all'efficacia con cui si è fatto ricorso al Fondo, in particolare per quanto riguarda la necessità di ridurre al minimo il ricorso al Fondo;
b) la valutazione degli aiuti del Fondo è stata efficiente e rigorosa.
3. Ogni relazione di cui al paragrafo 1 è elaborata entro sei mesi dalla fine del periodo a cui si riferisce.
4. Dopo aver esaminato i conti definitivi predisposti dal Comitato a norma dell'articolo 63, la Corte dei conti elabora una relazione sull'esito dell'esame entro il 1o dicembre successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario. La Corte dei conti riferisce, in particolare, in merito a eventuali passività potenziali (per il Comitato, il Consiglio, la Commissione o altro) derivanti dallo svolgimento da parte del Comitato, del Consiglio e della Commissione dei compiti loro attribuiti dal presente regolamento.
5. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere alla Corte dei conti di esaminare le eventuali altre questioni pertinenti che rientrano nelle competenze definite all'articolo 287, paragrafo 4, TFUE.
6. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 sono trasmesse al Comitato, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e sono pubblicate senza indugio.
7.
Entro due mesi dalla data in cui ciascuna relazione di cui al paragrafo 1 è pubblicata, la Commissione fornisce una risposta scritta dettagliata che viene resa pubblica.
Entro due mesi dalla data di pubblicazione delle relazioni di cui al paragrafo 4, il Comitato, il Consiglio e la Commissione forniscono ciascuno una risposta scritta dettagliata che viene resa pubblica.
8. La Corte dei conti ha la facoltà di ottenere dal Comitato, dal Consiglio e dalla Commissione qualsiasi informazione utile allo svolgimento dei suoi compiti a norma del presente articolo. Il Comitato, il Consiglio e la Commissione forniscono le informazioni pertinenti richieste entro il termine specificato dalla Corte dei conti.
Parte IV. Poteri di esecuzione e disposizioni finali
Art. 93 Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 69, paragrafo 5, all'articolo 71, paragrafo 3, e all'articolo 75, paragrafo 4, è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalle pertinenti date di cui all'articolo 99.
3. La Commissione garantisce la coerenza tra gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento e quelli adottati a norma della direttiva 2014/59/UE.
4. La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 69, paragrafo 5, all'articolo 71, paragrafo 3, e all'articolo 75, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 8, dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'articolo 69, paragrafo 5, dell'articolo 71, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
7. La Commissione non adotta atti delegati se il tempo di esame del Parlamento europeo è ridotto a meno di cinque mesi, incluse eventuali proroghe, per effetto della sospensione dei lavori.
Art. 94 Clausola di revisione
1. Entro il 31 dicembre 2018 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento, ponendo un accento particolare sul monitoraggio dell'impatto potenziale sul corretto funzionamento del mercato interno. La relazione valuta:
a) il funzionamento dell'SRM, la sua efficienza in termini di costi e l'impatto della sua attività di risoluzione sugli interessi dell'Unione nel suo insieme e sulla coerenza e l'integrità del mercato interno dei servizi finanziari, compreso il suo impatto potenziale sulle strutture dei sistemi bancari nazionali all'interno dell'Unione, rispetto agli altri sistemi bancari, e l'efficacia delle disposizioni di cooperazione e di condivisione delle informazioni all'interno dell'SRM, tra l'SRM e l'SSM, nonché tra l'SRM e le autorità nazionali di risoluzione, le autorità competenti e le autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti, in particolare valutando se:
i) è necessario che le funzioni attribuite dal presente regolamento al Comitato, al Consiglio e alla Commissione siano esercitate esclusivamente da un ente indipendente dell'Unione e, in tal caso, se sono necessarie eventuali modifiche alle disposizioni pertinenti anche a livello di diritto primario;
ii) la cooperazione tra l'SRM, l'SSM, il CERS, l'ABE, l'ESMA e l'EIOPA e le altre autorità che fanno parte del SEVIF è idonea;
iii) il portafoglio di investimenti a norma dell'articolo 75 è costituito da attività solide e diversificate;
iv) il legame tra debito sovrano e rischio bancario è stato spezzato;
v) le modalità di governance, comprese la ripartizione dei compiti all'interno del Comitato e la composizione dei meccanismi di voto sia nelle sessioni esecutive che in quelle plenarie del Comitato e i suoi rapporti con la Commissione e il Consiglio sono adeguati;
vi) il parametro per fissare il livello-obiettivo del Fondo è idoneo e, in particolare, se i depositi garantiti o le passività totali non rappresentino una base più adeguata, come pure se non sia necessario stabilire per il Fondo un importo minimo in termini assoluti che permetta di evitare la volatilità del flusso dei mezzi finanziari al fondo e di assicurare la stabilità e l'adeguatezza del finanziamento del Fondo nel tempo;
vii) è necessario modificare il livello-obiettivo fissato per il Fondo e il livello dei contributi per garantire condizioni uniformi all'interno dell'Unione;
b) l'efficacia delle disposizioni sull'indipendenza e sulla responsabilità;
c) l'interazione tra il Comitato e l'ABE;
d) l'interazione tra il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri non partecipanti e gli effetti dell'SRM su tali Stati membri, nonché l'interazione tra il Comitato e le pertinenti autorità dei paesi terzi quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 90, della direttiva 2014/59/UE;
e) la necessità di adottare misure tese ad armonizzare le procedure di insolvenza per gli enti in dissesto.
2. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte di accompagnamento.
3. In fase di revisione della direttiva 2014/59/UE, la Commissione è invitata altresì a rivedere il presente regolamento, se del caso.
Art. 95 Modifica al regolamento (UE) n. 1093/2010
Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è modificato come segue:
1) all'articolo 4, il punto 2 è sostituito dal seguente: «2) “autorità competenti”: i) le autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la Banca centrale europea per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le sono stati conferiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, nella direttiva 2007/64/CE, e di cui alla direttiva 2009/110/CE; ii) in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di dette direttive da parte degli enti creditizi e degli enti finanziari; iii) in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di tali sistemi conformemente alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio29, o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei depositi sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi, ai sensi di tale direttiva; e iv) in relazione alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio30 e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio31, le autorità di risoluzione definite all'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE, il Comitato di risoluzione unico istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014, nonché il Consiglio e la Commissione quando adottano misure a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014, tranne i casi in cui esercitano poteri discrezionali o compiono scelte attinenti a linee di azione.
2) all'articolo 25 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. L'Autorità può organizzare ed effettuare verifiche inter pares dello scambio di informazioni e delle attività congiunte del Comitato di cui al regolamento (UE) n. 806/2014 e delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri non partecipanti al meccanismo di risoluzione unico nella risoluzione dei gruppi transfrontalieri, per rafforzare l'efficacia e la coerenza dei risultati. A tale scopo l'Autorità elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi.»;
3) all'articolo 40, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente: «Ai fini dell'applicazione della direttiva 2014/59/UE, il presidente del Comitato di risoluzione unico ha lo status di osservatore nel consiglio delle autorità di vigilanza.».
Art. 96 Sostituzione dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione
A decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 99, paragrafi 2 e 6, del presente regolamento, il Fondo è considerato lo strumento di finanziamento della risoluzione degli Stati membri partecipanti a norma degli articoli da 99 a 109 della direttiva 2014/59/UE della direttiva.
Art. 97 Accordo sulla sede e condizioni operative
1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento del Comitato nello Stato membro dove è situata la sua sede e alle strutture che tale Stato membro deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al presidente, ai membri del Comitato in sessione plenaria, al personale del Comitato e ai relativi familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del Comitato in sessione plenaria ed entro il 20 agosto 2016, tra il Comitato e il suddetto Stato membro.
2. Lo Stato membro in cui ha sede il Comitato garantisce le migliori condizioni possibili per l'adeguato funzionamento del Comitato, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.
Art. 98 Avvio delle attività del Comitato
1. Il Comitato è pienamente operativo entro il 1o gennaio 2015.
2. La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale del Comitato finché questo non abbia la capacità operativa per provvedere all'esecuzione del proprio bilancio. A tal fine:
a) fino a quando il presidente non assumerà le proprie funzioni dopo la nomina da parte del Consiglio ai sensi dell'articolo 56, un funzionario della Commissione designato dalla Commissione può farne le veci in qualità di presidente ad interim ed esercitare le funzioni assegnate al presidente;
b) in deroga all'articolo 50, paragrafo 1, lettera l), e fino all'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, il presidente ad interim esercita il potere dell'autorità di nomina;
c) la Commissione può offrire assistenza al Comitato, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell'agenzia sotto la responsabilità del presidente ad interim o del presidente;
3. Il presidente ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio del Comitato e può concludere contratti, anche relativi al personale.
Art. 99 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 3 a 5.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, le disposizioni relative ai poteri del Comitato di raccogliere le informazioni e collaborare con le autorità nazionali di risoluzione per mettere a punto il piano di risoluzione a norma degli articoli 8 e 9 e tutte le altre disposizioni correlate si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.
4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli articoli da 1 a 4, gli articoli 6, 30, gli articoli da 42 a 48, l'articolo 49, l'articolo 50, paragrafo 1, lettere a), b) e da g) a p), l'articolo 50, paragrafo 3, l'articolo 51, l'articolo 52, paragrafi 1 e 4, l'articolo 53, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 56 a 59, da 61 a 66, da 80 a 84, da 87 a 95, e 97 e 98 si applicano a decorrere dal 19 agosto 2014.
5. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l'articolo 69, paragrafo 5, l'articolo 70, paragrafi 6 e 7, e l'articolo 71, paragrafo 3, che conferiscono al Consiglio il potere di adottare atti di esecuzione e alla Commissione il potere di adottare atti delegati, si applicano a decorrere dal 1o novembre 2014.
6.
A decorrere del 1o gennaio 2015 il Comitato trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione mensile, approvata durante la sua sessione plenaria, concernente l'eventuale soddisfacimento delle condizioni per il trasferimento dei contributi al Fondo.
A decorrere dal 1o dicembre 2015, se da tali relazioni emerge che non sono state soddisfatte le condizioni per il trasferimento dei contributi al Fondo, l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 è prorogata ogni volta di un mese. Il Comitato elabora ogni volta una nuova relazione alla fine di tale mese.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 15 luglio 2014 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente S. Gozi