Sez. 2, Sentenza n. 6416 del 28/11/1988 (Rv. 460747 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - IN GENERE - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - CONDIZIONI - IN GENERE - AZIONE DI RIDUZIONE DELLE DONAZIONI - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DI PERSONE NON CHIAMATE ALL'EREDITÀ - ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO - NECESSITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - IN GENERE - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - CONDIZIONI - IN GENERE - AZIONE DI RIDUZIONE DELLE DONAZIONI - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DI PERSONE NON CHIAMATE ALL'EREDITÀ - ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO - NECESSITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'art. 564 cod. civ., ai sensi del quale, nella successione "ab intestato" il legittimario, che non abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, non può esercitare l'Azione di riduzione delle donazioni fatte dal de cuius a persone non chiamate come coeredi, manifestamente non contrasta con il principio costituzionale di uguaglianza (cost. Art. 3), sotto il profilo della mancata estensione dell'esclusione dall'Onere dell'accettazione beneficiata dell'eredità, prevista a favore del legittimario pretermesso dal testatore, al legittimario il quale sia stato invece diseredato mediante Atti di donazione, trattandosi di situazioni giuridiche dissimili, talché la disparità di trattamento normativo trova obiettiva giustificazione. (V 2621/74, mass n 371074; (V 1636/63, mass n 262460).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)