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Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica

Testo in vigore al

Art. 8

1. L'esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica nelle singole province e' affidata, salvo che ricorrano le circostanze di cui all'art. 5, lettera d), agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi regionali con l'assunzione di ogni conseguente responsabilita' di ordine tecnico ed amministrativo.

2. Nell'esecuzione dei programmi di cui al comma precedente gli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi si atterranno, oltreche' alle disposizioni in vigore, alle direttive impartite, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione.

Art. 9

1. Gli istituti autonomi per le case popolari, in relazione ai compiti di cui al precedente art. 8, esercitano anche le seguenti funzioni:

  1. a) provvedono all'approvazione dei programmi esecutivi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, dei progetti delle opere comprese nei programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 62 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, garantendone la conformita' alla normativa tecnica, nonche' la rispondenza ai relativi costi fissati dal Ministero dei lavori pubblici;

  2. b) attestano la validita' della dichiarazione degli interessati relativamente al costo presunto degli alloggi da costruire o acquistare o migliorare o risanare, per la determinazione dei prestiti di cui all'art. 55, lettera d), della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

  3. c) esercitano la vigilanza, con facolta' di sostituzione, sulle cooperative o loro consorzi, imprese e privati ai quali e' affidata la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, secondo le modalita' che saranno stabilite dalla Regione;

  4. d) realizzano le costruzioni mediante pubblico appalto o altra forma di aggiudicazione dei lavori prevista dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici;

  5. e) richiedono, ai sensi dell'art. 5, lettera a) del presente decreto, anche subito dopo l'aggiudicazione dei lavori, la nomina del collaudatore per tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica;

  6. f) trasmettono, al termine dei lavori, al competente organo dell'Amministrazione dei lavori pubblici e, per conoscenza, alla Regione copia dello stato finale dei lavori e la relazione sul conto finale.

Art. 10

1. Presso gli istituti autonomi provinciali per le case popolari e' istituita una gestione speciale per la gestione dei fondi e la contabilizzazione delle spese inerenti allo svolgimento dei piani realizzati con i fondi depositati presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonche' per la gestione e la contabilizzazione delle entrate conseguenti ai rimborsi da chiunque dovuti in relazione a prestiti, finanziamenti ed interventi realizzati ai sensi delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 20 novembre 1955, n. 1148, 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Le somme riscosse ai sensi del comma precedente e quelle direttamente dovute per il patrimonio acquisito ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e del presente decreto, nonche' quelle dovute ai sensi dell'art. 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, saranno versate nei conti correnti accesi presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 5 della stessa legge con le modalita' che verranno stabilite dal comitato per l'edilizia residenziale.

3. I fondi necessari per la realizzazione degli interventi compresi nei piani di cui al primo comma del presente articolo verranno messi a disposizione del competente Istituto autonomo per le case popolari presso la Cassa depositi e prestiti con decreto del Ministro per i lavori pubblici emanato, su richiesta del comitato per l'edilizia residenziale, a seguito della presentazione del programma di intervento debitamente approvato.

4. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 2 MAGGIO 1974, N. 115, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GIUGNO 1974, N. 247.

5. L'istituto autonomo per le case popolari dispone i pagamenti sui fondi come sopra accreditati.

6. Alla data del 1 gennaio 1974 i fondi destinati alla realizzazione dei programmi deliberati dalla GESCAL ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 ed impegnati, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 verranno messi a disposizione ed accreditati agli istituti autonomi per le case popolari, con le stesse modalita' e di cui ai commi precedenti.

Art. 11

1. Gli enti ed organismi incaricati dell'appalto e della gestione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sono direttamente responsabili, sia per gli aspetti tecnici che per quelli amministrativi, dell'esecuzione de gli interventi stessi, secondo quanto disposto dall'art. 55 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dal presente decreto.

2. Agli atti di gestione si applicano le norme per le opere di conto dello Stato, intendendosi sostituito agli organi preposti all'approvazione dei singoli atti il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari, che provvede sentita la commissione di cui all'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 12

1. Alla data del 31 dicembre 1973 cessano da ogni attivita' il comitato centrale ed i comitati provinciali di cui agli articoli 13 e 24 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, il comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ed i relativi Comitati provinciali, di cui agli articoli 1 e 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il comitato di coordinamento del programma decennale di costruzione case con i lavoratori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1963, la commissione per l'impiego del fondo per l'incremento edilizio di cui allo art. 12 della legge 10 agosto 1950, n. 715, ed ogni altro organismo con compiti di programmazione, coordinamento, attuazione, vigilanza od esecuzione operante nel settore dell'edilizia residenziale pubblica non previsto dalla legge 20 ottobre 1971, n. 865, e dal presente decreto.

2. Le funzioni degli organismi di cui al comma precedente saranno esercitate, a partire dalla stessa data, dal Ministero dei lavori pubblici, dal comitato per la edilizia residenziale o dalle Regioni, in relazione ai compiti rispettivamente attribuiti dal presente decreto e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1973, gli organismi di cui al primo comma continueranno ad esercitare i poteri loro attribuiti dalle leggi istitutive per l'attuazione dei programmi deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972, nonche' per l'attuazione del servizio sociale di cui all'art. 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Art. 13

1. Con effetto dal 31 dicembre 1973, restando salvi gli effetti delle deliberazioni gia' adottate e approvate, sono soppressi i seguenti enti:

  1. 1) Gestione case per lavoratori (GESCAL);

  2. 2) Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES);

  3. 3) Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS);

  4. 4) Istituto nazionale autonomo delle case popolari per le vittime civili di guerra;

  5. 5) Istituto nazionale autonomo case popolari per i mutilati ed invalidi per servizio;

  6. 6) Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'aeronautica;

  7. 7) Istituto nazionale case popolari per i ciechi;

  8. 8) Ente edilizio per mutilati ed invalidi di guerra;

  9. 9) Gestione speciale per le case popolari dell'Ente zolfi italiano - Gestione speciale Ente zolfi italiano.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1973, gli enti di cui al primo comma continueranno ad esercitare i poteri loro attribuiti dalle leggi istitutive per l'attuazione dei programmi deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972.

Art. 14

1. I beni immobili di proprieta' degli enti soppressi, ad eccezione di quelli in cui essi hanno le loro sedi, sono devoluti, alla data del 31 dicembre 1973, all'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia nel cui territorio si trovano.

2. Dal momento della devoluzione gli Istituti autonomi provinciali per le case popolari subentrano nella titolarita' di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili di cui hanno acquistato la proprieta'.

3. I termini non ancora scaduti per l'esercizio, da parte degli Istituti autonomi per le case popolari, di diritti o facolta', di natura sostanziale o processuale, relativi agli stessi immobili sono prorogati di centottanta giorni dalla data del 31 dicembre 1973.

4. Entro centoventi giorni dalla stessa data, il Ministero vigilante sui singoli enti soppressi trasmette a ciascun Istituto autonomo provinciale per le case popolari l'inventario del patrimonio immobiliare devoluto con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unita' immobiliare esistenti presso l'ente di provenienza.

5. Nello stesso termine il Ministero vigilante trasmette gli elenchi degli immobili trasferiti a ciascun Istituto autonomo per le case popolari, ai Conservatori dei registri immobiliari e ai direttori degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie. Per tali operazioni non e' dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.

Art. 15

1. Gli istituti autonomi per le case popolari subentrano, dalla data del 31 dicembre 1973, in tutti i rapporti di natura sostanziale o processuale concernenti le costruzioni in corso di realizzazione da parte degli enti soppressi nell'ambito delle rispettive circoscrizioni e le portano a compimento in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al presente decreto.

2. I fondi necessari al completamento delle costruzioni eventualmente trasferiti nei conti correnti accesi presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono messi a disposizione ed erogati agli Istituti autonomi per le case popolari con le modalita' previste dall'art. 10 del presente decreto.

3. Entro centoventi giorni dalla data del 31 dicembre 1973 il Ministero vigilante trasmette agli istituti autonomi per le case popolari tutti gli atti, contratti, registri ed ogni altra documentazione concernenti le costruzioni.

Art. 16

1. Alla liquidazione degli enti soppressi si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive integrazioni, e quelle del presente decreto.

2. Sono esclusi dalla liquidazione gli immobili trasferiti agli istituti autonomi provinciali per le case popolari, nonche' le situazioni attive e passive di qualsiasi natura inerenti alle costruzioni in corso di realizzazione da parte degli enti soppressi.

3. L'avanzo finale della liquidazione degli enti soppressi e' versato nei conti correnti accesi presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 17

1. Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta o di intesa con la Regione competente per territorio, puo' disporre l'incorporazione degli istituti autonomi per le case popolari non a carattere provinciale negli istituti autonomi provinciali.

Art. 18

1. Agli enti di cui il presente decreto dispone la soppressione e' fatto divieto di assumere personale salvo che si tratti di vincitori di concorsi indetti entro il 31 dicembre 1972.

2. Il personale di ruolo e non di ruolo comunque in servizio presso gli enti soppressi e' trasferito agli istituti autonomi provinciali per le case popolari, ai loro consorzi ed alle Regioni; puo' essere inoltre utilizzato presso il Ministero dei lavori pubblici, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 4 del presente decreto, per essere.

3. Destinato all'attuazione dei compiti previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, con le modalita' indicate nei commi seguenti.

4. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1973 presso enti o uffici periferici operanti nell'ambito del territorio di una singola provincia e' trasferito all'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia con decorrenza dal sesto mese successivo alla predetta data.

5. Il personale in servizio, alla data del 31 dicembre 1973, presso enti ed uffici operanti nel territorio di una singola regione e' trasferito alla Regione, al consorzio regionale ed all'Istituto autonomo provinciale per le case popolari del capoluogo regionale, con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sull'ente interessato, da emanarsi, sentiti gli enti medesimi, entro centottanta giorni dalla predetta data.2

6. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, da emanarsi di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sull'ente interessato, il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1973 presso le sedi o gli uffici centrali degli enti a carattere nazionale e' trasferito, sentiti gli enti interessati, entro centottanta giorni dalla predetta data, alla regione Lazio, all'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia di Roma, al consorzio regionale per il Lazio o ad enti pubblici aventi finalita' analoghe e, nei limiti fissati d'intesa con il Ministro per il tesoro, e' utilizzato presso il Ministero dei lavori pubblici.

7. I decreti relativi ai trasferimenti del personale degli enti soppressi saranno emanati sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale.

8. Entro novanta giorni dalla data del 31 dicembre 1973, il personale di cui ai commi precedenti puo' comunicare per iscritto al Ministero dei lavori pubblici le proprie preferenze di destinazione. Entro lo stesso termine il predetto personale puo' optare per l'assegnazione ad enti aventi finalita' analoghe.

9. Fino alla data dell'effettivo trasferimento, l'onere del pagamento degli stipendi e di tutte le altre competenze spettanti al personale e' a carico dei bilanci di liquidazione degli enti soppressi.

10. Fino alla stessa data, tutti i provvedimenti riguardanti lo stato giuridico, economico, di previdenza e di quiescenza del personale da trasferire saranno adottati in base alle norme in vigore negli enti, anche se contenute in deliberazioni da approvare, purche' l'approvazione intervenga entro sessanta giorni dalla data del trasferimento.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dell'ente che attua il servizio sociale di cui all'art. 14 della legge 14 febbraio 1963, numero 60.1

Art. 19

1. Al personale trasferito devo essere assicurato un trattamento economico globale e di quiescenza non inferiore a quello goduto all'atto del trasferimento, nonche' la destinazione a funzioni corrispondenti a quelle gia' esercitate.

2. In relazione ai trasferimenti del personale l'ufficio liquidazione deve provvedere a versare, in favore delle regioni, degli istituti autonomi per le case popolari e dei consorzi regionali, l'importo maturato alla data del trasferimento, per indennita' di anzianita' o altra equivalente e per trattamento integrativo di previdenza, ove esistente.

3. E' a carico del personale trasferito il versamento dell'importo eventualmente occorrente per equiparare la propria posizione, ai fini del trattamento di quiescenza, a quella prevista dall'ordinamento dell'ente presso il quale e' destinato, tenuto conto dell'anzianita' contributiva gia' maturata. A tal fine, i contributi pagati alla data del trasferimento saranno versati in favore delle gestioni pensionistiche per i dipendenti delle regioni, degli istituti autonomi per le case popolari e dei consorzi regionali a condizione che i contributi medesimi non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione.

4. I trattamenti pensionistici a carico di gestioni o fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria istituiti in seno agli enti disciolti sono assunti a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al quale saranno versati i corrispettivi capitali di copertura.

Art. 20

1. Ai dipendenti degli enti soppressi i quali chiedano entro il 30 settembre 1973 il collocamento a riposo anticipato sono attribuiti:

  1. a) un aumento di servizio di sette anni, sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione sia ai fini della liquidazione della pensione o della
    indennita' una volta tanto; agli stessi effetti l'aumento di servizio
    e' di dieci anni per le donne con prole di eta' inferiore ai 14 anni;

  2. b) un aumento di servizio pari al doppio del periodo occorrente
    per il raggiungimento del limite massimo di eta' per il collocamento a riposo, e comunque per non oltre sette anni ai fini della liquidazione della indennita' di buonuscita;

  3. c) la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta o, se l'interessato ne faccia domanda o rivesta la qualifica termina le della propria carriera. Cinque aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a quelli in godimento, ai fini della liquidazione della pensione o della indennita' una volta tanto e dell'indennita' di buonuscita.

2. Ciascuno dei benefici indicati nel precedente comma puo' essere goduto una sola volta. Ai dipendenti degli enti soppressi in possesso dei requisiti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, che chiedano il collocamento a riposo entro la predetta data del 30 settembre 1973 e' concesso di optare per i benefici previsti dalla citata legge o per le agevolazioni di cui ai precedenti commi, con l'aggiunta di cinque aumenti periodici di stipendio nella qualifica con la quale vengono collocati a riposo.

3. Gli impiegati collocati a riposo, ai sensi del presente articolo, non possono essere assunti in impiego alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - GULLOTTI - MALAGODI - COPPO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 41. - CARUSO